F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 21 Dicembre 2010 2. RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALERIO FOGLIO SEGUITO GARA MODENA/ALBINOLEFFE DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 dell’11.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 21 Dicembre 2010
2. RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALERIO FOGLIO SEGUITO GARA MODENA/ALBINOLEFFE DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 dell’11.10.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27 dell’11.10.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Valerio Foglio. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Modena/Albinoleffe del 10.10.2010, il Foglio colpiva, a giuoco fermo, un avversario con una testata al volto. Avverso tale provvedimento l’U.C. Albinoleffe ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.10.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.10.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.C. Albinoleffe di Albino (Bergamo) dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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