F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 12 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 21 Dicembre 2010 1. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE POZZI NICOLA SEGUITO GARA CESENA/SAMPDORIA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 02.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 12 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 21 Dicembre 2010 1. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE POZZI NICOLA SEGUITO GARA CESENA/SAMPDORIA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 02.11.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 2.11.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva al calciatore Pozzi Nicola. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Cesena/Sampdoria del 31.10.2010, il collaboratore della Procura Federale, sentiva profferire dal Pozzi, all’interno degli spogliatoi, un’espressione blasfema. Avverso tale provvedimento l’U.C. Sampdoria ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.11.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.11.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi tassa reclamo.
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