F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 12 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 21 Dicembre 2010 2. RICORSO DEL SIG. STEFANO OSTI (DIRIGENTE A.C. SIENA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL RICORRENTE FINO AL 22.11.2010 SEGUITO GARA SIENA/FROSINONE DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 36 del 7.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 12 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 21 Dicembre 2010
2. RICORSO DEL SIG. STEFANO OSTI (DIRIGENTE A.C. SIENA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL RICORRENTE FINO AL 22.11.2010 SEGUITO GARA SIENA/FROSINONE DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 36 del 7.11.2010)
Il signor Stefano Osti (dirigente della società A.C. Siena S.p.A.) ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 36 del 7.11.2010, con la quale è stata comminata, seguito gara Siena/Frosinone del 6.11.2010, la sanzione dell’inibizione fino al 22.11.2010 “per aver, al 42° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato degli Ufficiali di gara rivolgendo reiteratamente espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Il reclamante ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione e in via subordinata, una sanzione meno afflittiva della inibizione o in via ancor più subordinata che venga congruamente ridotta. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di gara, tenuto conto del particolare contesto in cui è avvenuto il fatto e delle parole pronunciate che, sia pure irriguardose, non rivestono carattere di particolare gravità o minaccia, accoglie in parte il ricorso ritenendo equo ridurre la sanzione dell’inibizione a tutto il 15.11.2010. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Stefano Osti riduce la sanzione inflitta all’inibizione fino a tutto il 15.11.2010. Dispone restituirsi tassa reclamo.
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