F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 17 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 21 Dicembre 2010 2) RICORSO DELLA A.S.D. CRD TORINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA EMMEFFE FUTSAL/TORINO C5 DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 143 del 3.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 17 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 21 Dicembre 2010
2) RICORSO DELLA A.S.D. CRD TORINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA EMMEFFE FUTSAL/TORINO C5 DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 143 del 3.11.2010)
Con ricorso l'A.S.D. CRD Torino Calcio a 5 si è rivolta a questa Corte dolendosi di essere stata eccessivamente punita dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che le aveva inflitto la sanzione dell'ammenda di € 750,00 avendola ritenuta oggettivamente responsabile di un tafferuglio fra sostenitori delle opposte fazioni verificatosi in occasione della gara del Campionato Nazionale Under 21 Emmeffe Futsal/CRD Torino, disputata il 31.10.2010, tafferuglio prontamente sedato grazie all'intervento dei dirigenti presenti, ma che comunque aveva comportato la sospensione dell'incontro per circa 6'. Segnala il comportamento collaborativo mantenuto nell'occorso dal proprio dirigente addetto all'arbitro e, in sostanza, chiede una riduzione della sanzione pecuniaria comminatale. Il reclamo, erroneamente indirizzato al Giudice Sportivo, deve ritenersi regolarmente proposto in applicazione del principio di convertibilità degli atti e può, nel merito, essere accolto. Militano in favore della richiesta avanzata dalla ricorrente non soltanto la circostanza dedotta nei motivi ed asseverata dallo stesso Giudice Sportivo nella decisione gravata, ma anche la contenuta rilevanza dell'episodio di turbativa prontamente composto senza alcuna implicazione negativa sulla regolarità di svolgimento della partita. Peraltro, la sanzione, poichè colpisce una società militante nell'area dilettantistica e punisce una violazione verificatasi in una gara dl Campionato Under 21, appare oggettivamente eccessiva, sicchè si reputa equo renderla meno afflittiva contenendola nella misura di € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. CRD Torino Calcio a 5 di Carmagnola (Torino) riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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