F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 19 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 21 Dicembre 2010 1) RICORSO DEL SIG. GIANBORTOLO POZZI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.11.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SUDTIROL/SPAL DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 19 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 21 Dicembre 2010 1) RICORSO DEL SIG. GIANBORTOLO POZZI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.11.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SUDTIROL/SPAL DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010) Il signor Pozzi Gianbortolo, Direttore Generale della Spal 1907 S.p.A., con fax del 3.11.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso La Lega Italiana Calcio Professionistico, Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010, che aveva inflitto nei suoi confronti la sanzione dell’inibizione fino al 23.11.2010 in riferimento alla gara Sudtirol/Spal del 31.10.2010. Il reclamo, diretto a ottenere in via principale l’annullamento o la revoca della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa, sanzionando il reclamante “nella diversa, meno afflittiva, misura che sarà ritenuta di giustizia”, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a prospettare una diversa versione e/o valutazione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’Assistente dell’Arbitro, richiamato espressamente nel rapporto dell’Arbitro. Il reclamante adduce, a sostegno dell’annullamento o della revoca della sanzione inflittagli ovvero della riduzione della sanzione stessa, una diversa versione e valutazione dei fatti: in particolare, il reclamante sostiene che le frasi offensive rivolte all’Assistente dell’Arbitro al 14° del secondo tempo sarebbero state pronunciate non da esso reclamante bensì dal fisioterapista della Spal 1907 S.p.A., signor Evangelisti Matteo; in secondo luogo, il reclamante assume che quanto detto all’Assistente dell’Arbitro nello spogliatoio, al termine della gara, non presentava alcun contenuto minaccioso. In sostanza, il reclamante adduce la circostanza dello scambio di persona per quanto riguarda l’episodio accaduto nel secondo tempo durante lo svolgimento della gara e il difetto dell’elemento oggettivo della minaccia per quanto riguarda la frase rivolta da esso reclamane all’Assistente dell’Arbitro al termine della gara, negli spogliatoi, avendo voluto solo proclamare la sua innocenza. Poiché i fatti accaduti non sono contestati nella loro oggettività fattuale, è non vi è alcuna prova che le suddette frasi siano state proferite da persona diversa dal reclamante, non avendo alcun valore probatorio la dichiarazione resa per iscritto in data 9.11.2010 (oltre tutto a distanza di ben nove giorni dalla gara de qua) e indirizzata allo Studio legale che assisteva il reclamante nella vicenda per cui è causa, il reclamo deve essere respinto. Infatti, è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto degli Ufficiali di gara, che nel caso di specie risulta preciso e circostanziato sulla base del rapporto dell’Assistente dell’Arbitro. Il rigetto del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Gianbortolo Pozzi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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