F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 19 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 21 Dicembre 2010 2) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’ AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. APRILE MATTEO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHIARABINI MIRKO, SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/PRATO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/TB del 10.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 19 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 21 Dicembre 2010 2) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’ AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. APRILE MATTEO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHIARABINI MIRKO, SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/PRATO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/TB del 10.11.2010) Con ricorso ritualmente proposto la Virtus Entella S.r.l. ha proposto gravame avverso la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 33/TB del 10.11.2010 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico) con la quale, seguito gara Entella/Prato, valida per il Campionato D. Berretti, sono state irrogate le seguenti sanzioni: a) alla società, € 1.500,00 di ammenda; b) ai calciatori Chiarabini Mirko e Aprile Matteo, rispettivamente la squalifica per due e cinque giornate effettive di gara, per i motivi ivi enunciati. Con i motivi scritti, la ricorrente ha contestato il fondamento degli addebiti refertati, chiedendo l'annullamento della decisione o, in subordine, una riduzione delle sanzioni. Nella seduta del 19.11.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 2a Sezione Giudicante, nessuno è comparso per la ricorrente. La Corte, preliminarmente, dispone la separazione dei tre ricorsi contenuti in un unico atto di gravame e dispone procedersi oltre. Ciò premesso, esaminato il referto arbitrale in cui sono state esaurientemente esplicitati i comportamenti antidisciplinari, ritiene infondati i motivi addotti. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova) in 3 distinti appelli li respinge Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it