F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 25 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 23 Dicembre 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. MODUGNO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MODUGNO CALCIO A 5/ LEONIDA GRAGNANO FUTSAL DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 161 del 10.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 25 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 23 Dicembre 2010
1) RICORSO DELL’A.S.D. MODUGNO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MODUGNO CALCIO A 5/ LEONIDA GRAGNANO FUTSAL DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 161 del 10.11.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 161 del 10.11.2010, ha inflitto la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla società A.S.D. Modugno Calcio a Cinque. Tale decisione veniva assunta perché, durante il secondo tempo dell’incontro Modugno Calcio a Cinque/Leonida Gragnano Futsal del 6.11.2010, alcuni sostenitori della reclamante si sporgevano dalla tribuna strattonando e colpendo con delle manate l’arbitro, senza arrecargli conseguenze fisiche. Al termine dell’incontro dei sostenitori scavalcavano le transenne penetrando indebitamente sul terreno di gioco e aggredivano con calci e pugni i calciatori e dirigenti della società avversaria, episodio per il quale l’arbitro evitava di effettuare il saluto fair-play finale dovendo rientrare precipitosamente negli spogliatoi, constatando che davanti alla porta del locale riservato alla terna arbitrale erano presenti numerose persone non autorizzate. Avverso tale provvedimento l’A.S.D. Modugno Calcio a Cinque a ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.11.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 16.11.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Modugno Calcio a Cinque di Modugno (Bari) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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