F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 25 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 23 Dicembre 2010 5) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MATTELLI RICCARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI ALMA JUVENTUS FANO/FOLIGNO DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 9.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 25 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 23 Dicembre 2010
5) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MATTELLI RICCARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI ALMA JUVENTUS FANO/FOLIGNO DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 18 del 9.11.2010)
La società Foligno Calcio ha ritualmente impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato sul Com. Uff. n. 8 del 9.11.2010, con il quale il detto giudice, in relazione alla gara Alma Juventus Fano/Foligno Calcio del Campionato Allievi Nazionali, ha squalificato per quattro gare effettive il calciatore Riccardo Mattelli “per aver reagito ad una testata di un avversario colpendolo con una manata in faccia, per aver insultato l’arbitro dopo l’espulsione ed aver altresì tentato di aggredire il calciatore avversario” A sostegno del proposto gravame la ricorrente deduce il diverso svolgimento dei fatti rispetto alla refertazione arbitrale. Ad avviso della Corte il proposto ricorso va disatteso. Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell’arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio S.r.l. di Foligno (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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