• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 23 Dicembre 2010
1. RICORSO SIG. MARTALO’ SERGIO COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
2.RICORSO SIG. TAURINO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
3. RICORSO SIG. BUCCARELLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
4. RICORSO CALC. BUCCARELLA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 23 Dicembre 2010
1. RICORSO SIG. MARTALO’ SERGIO COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
2.RICORSO SIG. TAURINO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
3. RICORSO SIG. BUCCARELLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
4. RICORSO CALC. BUCCARELLA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
Con decisione del 20.4.2010, Com. Uff. n. 270, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 17.4.2010 tra il Gallipoli Calcio ed il Palermo valevole per il Campionato Primavera TIM – Trofeo G. Facchetti, deliberava, tra le altre, le seguenti sanzioni:
a) dott. Sergio Cosimo Martalò, medico sociale della società Gallipoli, “ ai sensi dell’art. 14, comma 1, C.G.S., squalifica fino al 31.12.2011 e ammenda di € 5.000,00 “;
b) signor Salvatore Taurino, dirigente accompagnatore della società Gallipoli,” ai sensi dell’art. 14, comma 1, C.G.S., inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 30.6.2011”;
c) signor Giuseppe Buccarella, dirigente della società Gallipoli addetto all’arbitro,” ai sensi dell’art. 14, comma 1, C.G.S., inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 30.6.2011”;
d) Michele Buccarella, calciatore della società Gallipoli,” ai sensi dell’art. 14, comma 1 e 2, C.G.S., squalifica per anni cinque”. Rilevava, in proposito il giudice di prime cure:
“- al 43’ del primo tempo il calciatore Michele Buccarella della società Gallipoli si portava con fare minaccioso presso un Assistente, cui rivolgeva plateale locuzione irriguardosa;
- nel medesimo contesto, il calciatore Michele Buccarella colpiva lo stesso Ufficiale di gara con uno sputo al volto e quindi si allontanava proferendo esplicite intimidazioni, ove fossero stati presi provvedimenti disciplinari nei suoi confronti;
- all’atto della notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, il calciatore Michele Buccarella si scagliava contro lo stesso Assistente e lo colpiva con un pugno al volto in prossimità della regione orbitale destra – con ciò provocando al leso, ematoma e forte dolore;
- la gara era sospesa ed il calciatore Michele Buccarella era bloccato a fatica dai compagni di squadra;
- gli Ufficiali di Gara rientravano negli spogliatoi e l’incontro veniva definitivamente sospeso;
- il Dirigente accompagnatore ufficiale Salvatore Taurino ed il Dirigente addetto all’Arbitro Giuseppe Buccarella si presentavano nello spogliatoio degli Ufficiali di gara e chiedevano insistentemente – per cinque volte – che la gara fosse ripresa, e si fingesse che la sospensione decretata dall’Arbitro al 43’ del primo tempo coincidesse, invece, con il termine della prima frazione di giuoco;
- il medico sociale della società Gallipoli, dott. Sergio Cosimo Martalò, ometteva alcun tipo di soccorso all’Ufficiale di Gara leso ed i dirigenti della società Gallipoli assumevano che il calciatore Michele Buccarella aveva semplicemente tentato di colpire l’Assistente;
- l’Ufficiale di Gara colpito si vedeva costretto a richiedere telefonicamente l’intervento della Forza Pubblica al Commissariato della Polizia di Stato che interveniva prontamente;
- soltanto gli agenti della Polizia di Stato accompagnavano gli Ufficiali di gara presso il Servizio Autonomo di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gallipoli per le indifferibili cure e medicazioni all’Assistente colpito;
- i sanitari riscontravano all’Assistente lesioni come dai referti allegati al rapporto arbitrale e prescrivevano successiva consulenza oftalmica specialistica.” Avverso tale decisione presentavano reclamo sia il calciatore che i dirigenti della società Gallipoli, con differenti atti di impugnazione che venivano però riuniti essendo entrambi riferiti alla medesima pronunzia di primo grado afferente le responsabilità di diversi soggetti. Quanto al merito, con articolate motivazioni si sosteneva:
a) che il calciatore Michele Buccarella era stato gravemente provocato dall’assistente di gara il quale, ad una civile richiesta di chiarimenti relativa ad un fallo subito e non segnalato, aveva replicato con espressioni da un lato altamente offensive nei confronti della madre del calciatore, dall’altro false riferendo all’arbitro di essere stato oggetto di uno sputo da parte dello stesso Buccarella; a quel punto, e solo dopo il provvedimento di espulsione da parte del direttore di gara conseguente alle false dichiarazioni dell’assistente, il calciatore gli aveva messo una mano sul viso, “senza, però, mai colpirlo né con un pugno, né con uno schiaffo”;
b) che il dirigente della società Gallipoli Salvatore Taurino non aveva avuto, dopo l’interruzione della gara, nessun contatto con la terna arbitrale la quale aveva colloquiato, per la società ospitante, solo con il signor Giuseppe Buccarella, paventando uno scambio di persona con altre persone, non appartenenti al Gallipoli, presenti nello spogliatoio arbitrale;
c) che il dirigente della società Gallipoli Giuseppe Buccarella, il quale non aveva avuto la esatta percezione di quanto avvenuto sul terreno di giuoco tra il calciatore e l’assistente di gara, si era limitato a chiedere chiarimenti al direttore di gara ed, avendo da quest’ultimo appreso che la partita era da considerare terminata, aveva semplicemente richiesto se la sospensione fosse da ritenersi irrevocabile, abbandonando lo spogliatoio subito dopo la risposta affermativa dell’arbitro;
d) che il dottor Sergio Cosimo Martalò, medico sociale della società Gallipoli, dalla sua posizione sul terreno di giuoco non aveva potuto in alcun modo rendersi conto di quanto era effettivamente accaduto, e, quindi, non aveva assolutamente percepito che vi fosse necessità di un suo intervento di soccorso; il Martalò aveva poi raggiunto lo spogliatoio dopo la terna arbitrale, ivi permanendo per qualche tempo senza essere richiesto di alcun tipo di intervento. Conclusivamente si richiedeva:
a) l’annullamento o la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Michele Buccarella;
b) l’annullamento o la riduzione della inibizione inflitta al dottor Sergio Cosimo Martalò, e l’annullamento o la revoca della sanzione pecuniaria;
c) l’annullamento o la riduzione della inibizione inflitta al signor Salvatore Taurino;
d) la riduzione della inibizione inflitta al signor Giuseppe Buccarella.
All’udienza del 7.5.2010 la Corte, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio della vicenda, richiesto anche dalla difesa, emetteva l’ordinanza di cui al Com. Uff. n. 255/CGF, rinviando la decisione all’esito degli accertamenti svolti dalla Procura Federale. Valutate, infine, le risultanze emerse dagli atti richiesti, può oggi concludersi nel senso di un accoglimento soltanto parziale delle doglianze difensive di cui si è dato conto in precedenza. Quanto al calciatore Michele Buccarella, è rimasta integra la inconciliabilità delle versioni rese dal calciatore e dall’assistente, e non è consentito, con i mezzi a disposizione della giustizia sportiva, approfondire ulteriormente la vicenda. E’ però possibile osservare, sul punto, che dove è possibile porre a confronto la dinamica degli eventi, diversamente riportati dai due protagonisti, con la narrazione di un terzo, la bilancia pende inequivocabilmente a favore di quanto riferito dall’assistente di gara; il Buccarella sostiene, infatti, di essere stato espulso perché l’assistente aveva richiamato l’attenzione dell’arbitro dicendogli falsamente di essere stato destinatario di uno sputo indirizzatogli dal calciatore, e di avere, colto a quel punto da uno stato d’ira, messo una mano sul viso senza colpire né con un pugno né con uno schiaffo, colpo poi definito in sede di accertamenti supplementari una manata al volto. Sul punto il direttore di gara dichiara, invece, testualmente: “ricordo che l’assistente mi riferì che il Buccarella si rivolse a lui con frasi irriguardose e minacciose”; il calciatore veniva, allora, espulso e: “all’improvviso partì in direzione dell’assistente Savella colpendolo con due schiaffi al volto. Il primo colpì l’assistente il secondo riuscì a schivarlo”. Ciò costituisce, all’evidenza, la conferma indiscutibile, sia per la natura privilegiata del referto arbitrale che per la posizione di terzietà di questi rispetto all’episodio, del comportamento violento del calciatore e della natura meramente difensiva delle sue dichiarazioni, tra l’altro smentite dalla documentazione rilasciata dal presidio ospedaliero di Gallipoli che diagnosticava al Savella “Trauma contusivo regione orbitaria dx”. E’ soltanto il caso di aggiungere, ad ulteriore conferma della dinamica della vicenda così come sopra ricostruita, che le dichiarazioni dell’arbitro e dell’assistente non sono del tutto sovrapponibili, pur dando conto in maniera esaustiva dell’accaduto, il che appunto dimostra come non vi sia stato alcun accordo tra i due, ma che ciascuno ha riferito secondo il proprio punto di vista, essendo i dettagli non concordanti, come sempre avviene in caso di plurime testimonianze, garanzia di genuinità e verosimiglianza. Quanto alle espressioni provocatorie che l’assistente di gara avrebbe indirizzato al Buccarella, esse sono riferite soltanto dal calciatore dopo la partita, né risulta che il giovane se ne sia lamentato con l’arbitro nell’immediatezza dell’evento, ed in ogni caso non giustificherebbero l’aggressione fisica posta in essere ai danni del guardialinee. Non vi è, quindi, spazio a giudizio della Corte, per una riduzione della squalifica inflitta al calciatore il quale pur a distanza di tempo, e nonostante le espressioni di rammarico per l’accaduto, non dice ancora il vero così dimostrando di non rendersi conto della gravità del suo comportamento. Per quanto attiene, invece, al comportamento del medico sociale del Gallipoli Sergio Cosimo Martalò, il supplemento istruttorio ha consentito di accertare che, in realtà, non gli fu rivolta nessuna richiesta di intervento né dall’arbitro né dall’assistente, il quale in proposito ha dichiarato:
“ preciso che non ho chiesto assistenza al medico del Gallipoli dopo l’aggressione, ma ho preferito recarmi in ospedale”. Circostanza, questa, confermata pienamente dal direttore di gara il quale ha sostenuto: “Mi risulta che il Savella non abbia mai richiesto l’intervento del medico presente”. D’altra parte l’entità del danno riportato dal Savella, la rapidità dell’evento, nonché la distanza dal luogo, possono far ritenere che non solo non vi sia stata una esplicita richiesta di soccorso, ma che il sanitario non fosse in grado di sapere neppure che vi era necessità di un suo intervento. Appare, quindi, per la insussistenza del fatto, conforme a giustizia accogliere l’avanzato reclamo ed annullare sia la squalifica fino al 31.12.2011 che l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice di prime cure al dottor Sergio Cosimo Marsalò medico sociale del Gallipoli. In relazione, infine, alle sanzioni inflitte ai dirigenti della società Gallipoli Salvatore Taurino e Giuseppe Buccarella, deve preliminarmente osservarsi che il direttore di gara ha esaurientemente spiegato di aver riconosciuto i suddetti dirigenti all’interno dello spogliatoio dopo la sospensione dell’incontro, fornendo la seguente, testuale dichiarazione: “prima della gara si sono presentati alla terna, il Taurino perché ha firmato le distinte di gara e il Buccarella Giuseppe ci ha accolto presentandosi come addetto all’arbitro”. Di conseguenza non è possibile accedere alla tesi difensiva dell’errore di persona, essendo stata l’individuazione degli interlocutori compiutamente e razionalmente fornita dall’arbitro il quale, del resto, non aveva nessun interesse ad indicare persone diverse da quelle con le quali aveva avuto a che fare. Allo stesso modo non v’è ragione di ritenere non completamente rispondente al vero la ricostruzione dell’episodio operata dal direttore di gara, il quale ha anche precisato che i due dirigenti, più un terzo non identificato, sostenevano, con insistenza, vale a dire reiteratamente, che “ a loro dire la partita sarebbe dovuta continuare, perché nulla era accaduto”, al punto che solo quando si era recato a fare la doccia avevano desistito dal loro comportamento. Così compiutamente ricostruito l’accaduto la Corte ritiene che non possano essere considerati esenti da responsabilità i due dirigenti del Gallipoli per il loro atteggiamento certamente diretto in maniera non consona a sminuire la portata del fatto violento che si era appena consumato ai danni dell’assistente di gara. Appare, tuttavia, possibile, a giudizio della Corte, valutando anche la concitazione del momento e la non completa conoscenza di tutte le circostanze, contenere la sanzione inflitta nella inibizione temporanea fino alla data odierna, misura più adeguata al concreto disvalore dei comportamenti posti in essere. Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1), 2), 3) e 4), come sopra rispettivamente proposti dai Sigg. Martalò Sergio Cosimo, Taurino Salvatore, Buccarella Giuseppe e Buccarella Michele:
a) accoglie quello proposto dal signor Martalò Sergio Cosimo e per l’effetto annulla la delibera impugnata;
b) accoglie in parte quello proposto dal signor Taurino Salvatore riducendo la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2010;
c) accoglie in parte quello proposto dal signor Buccarella Giuseppe riducendo la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2010;
d) respinge il ricorso proposto dal calciatore Buccarella Michele. Dispone restituirsi le tasse relative ai reclami nn. 1), 2) e 3) e incamerarsi quella relativa al reclamo n. 4).
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1. RICORSO SIG. MARTALO’ SERGIO COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
2.RICORSO SIG. TAURINO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
3. RICORSO SIG. BUCCARELLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)
4. RICORSO CALC. BUCCARELLA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)"