F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 23 Dicembre 2010 1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/LECCO DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV DEL 10.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 23 Dicembre 2010
1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/LECCO DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV DEL 10.11.2010)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Savona/Lecco, disputato in data 7.11.2010 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva alla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. l’ammenda di € 5.000,00 per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara ed in maniera reiterata, intonato cori offensivi nei confronti del Ministro degli Interni, della istituzione calcistica e dell’addetto federale presente nel recinto di gioco. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Calcio Lecco 1912 S.p.A., la quale lamenta l’impossibilità per il commissario di campo di individuare con estrema precisione i veri responsabili dei predetti cori, atteso che, a seguito della chiusura del settore riservato alla squadra ospite, i sostenitori del Lecco assistevano alla gara unitamente ai tifosi del Savona, con la conseguenza che le espressioni offensive in questione provenivano dal medesimo settore. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 26.11.2010, per la Calcio Lecco 1912 S.p.A. nessuno è comparso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che, in ragione del tenore delle espressioni pronunciate dai sostenitori del Lecco, della reiterazione dei cori in questione e della constatata abitualità da parte dei tifosi della reclamante a tenere comportamenti come quelli oggetto del presente procedimento, la sanzione erogata deve necessariamente ritenersi congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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