F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 23 Dicembre 2010 2) RICORSO DELL’A.S. ATLETICO ROMA FC S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR GIUSEPPE INCOCCIATI SEGUITO GARA JUVE STABIA/ATLETICO ROMA DEL 17.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 68/DIV del 18.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 23 Dicembre 2010
2) RICORSO DELL’A.S. ATLETICO ROMA FC S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR GIUSEPPE INCOCCIATI SEGUITO GARA JUVE STABIA/ATLETICO ROMA DEL 17.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 68/DIV del 18.11.2010)
Con ricorso ritualmente proposto, la A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l. ha impugnato la delibera (Com.Uff. n. 68/DIV – 8.11.2010 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico) con la quale è stata irrogata, all'allenatore Incocciati Giuseppe, la squalifica per 3 giornate effettive di gara, seguito Juve Stabia/Atletico Roma del 17.11.2010. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito che il signor Incocciati, lungi dal tenere un comportamento minaccioso e tanto meno violento, aveva rappresentato il suo disappunto riguardo alcune decisioni arbitrali. Si doleva, conseguentemente della eccessività della sanzione inflitta e, nel richiamare precedenti disciplinari in condotte similari, chiedeva, in via principale, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara e, in via subordinata, a due giornate effettive. Alla seduta del 26.11.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 2a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è fondato e può essere accolto per quanto di seguito esplicitato. Osserva, infatti, questa Corte che l'Incocciati al termine della gara, pur protestando in modo scomposto, plateale e irriguardoso nei confronti della terna arbitrale, non ha tenuto, come pur si evince dalla delibera del Giudice Sportivo, comportamenti minacciosi e tanto meno violenti che potessero giustificare l'entità della sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Atletico Roma FC S.r.l. di Roma, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 gare effettive.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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