F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 23 Dicembre 2010 2) RICORSO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARLISPORT ARICCIA/L’ACQUELOTTO C5 DEL 13.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 194 del 24.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 23 Dicembre 2010
2) RICORSO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARLISPORT ARICCIA/L’ACQUELOTTO C5 DEL 13.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 194 del 24.11.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, a scioglimento della riserva assunta a seguito del preannuncio di ricorso formulato dalla società L’Acquedotto Calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 194 del 24.11.2010, ha omologato il risultato della gara Carlisport Ariccia/L’Acquedotto Calcio a 5 del 13.11.2010 ritenendo insussistente la presunta posizione irregolare del calciatore Romero Robinson tesserato in favore della società Carlisport Ariccia. Avverso tale provvedimento l’Acquedotto Calcio a 5 ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.11.2010. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.12.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto Calcio a 5 di Roma dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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