F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 23 Dicembre 2010 3) RICORSO DELL’A.S.D. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA NOCERINA/GELA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 23 Dicembre 2010 3) RICORSO DELL’A.S.D. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA NOCERINA/GELA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010) Con preannuncio di reclamo del 7.12.2010, l’A.S.G. Nocerina S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 11.12.2010. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, alla quale non si sono presentati, pur avendone formulato richiesta, il signor Auteri e il difensore della società. Oggetto della cognizione è il comportamento addebitato all’allenatore della squadra ospitante, signor Gaetano Auteri il quale, al termine della gara, aveva raggiunto l’arbitro, ancora all’interno del terreno di gioco, rivolgendogli una frase gravemente ingiuriosa. Il Giudice Sportivo ha comminato all’allenatore la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara, con la motivazione “per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara”. Nella memoria della società si assume che la frase ingiuriosa non sarebbe stata rivolta al direttore di gara ma all’allenatore avversario con il quale, al termine della partita, avrebbe avuto un acceso diverbio in ragione dell’atteggiamento, ritenuto antisportivo, mantenuto dalla squadra di questi per tutta la partita. L’arbitro avrebbe così equivocato pensando, erroneamente, di essere il destinatario dell’ingiuria. Si chiede, per questo, la riduzione della squalifica comminata in prime cure e, in subordine, la commutazione della squalifica in un’ammenda. La Corte esaminati gli atti, osserva quanto segue: - il signor Auteri ha proposto appello avverso la sanzione inflitta asserendo che l’arbitro si sarebbe erroneamente ritenuto offeso nella convinzione che la frase, indubbiamente ingiuriosa, rivolta all’allenatore avversario, sarebbe stata destinata a lui. La tesi, fondata su una presunta aberratio , non appare al Collegio convincente. E’ sufficiente leggere, a questo fine, quanto riportato dall’arbitro nel suo referto poiché il tenore della frase pronunciata indica chiaramente che l’ingiuria è stata rivolta all’ufficiale di gara e non ad altri, atteso che la dichiarata speranza “di non vederti più”, seguita dall’epiteto oltraggioso, non poteva che essere riferita al direttore di gara e non all’altro allenatore, se non altro alla luce dell’organizzazione del campionato di calcio. Ciò posto, non vi è dubbio che l’offesa integri la fattispecie prevista e sanzionata ex art. 19.4 lett. a) C.G.S.; condotta particolarmente lesiva perché rivolta all’arbitro all’unisono con l’allenatore dell’altra squadra, parimenti sanzionato. Quanto, infine, alla congruità della sanzione, il Collegio rileva, in primo luogo, come essa appaia assolutamente proporzionata in relazione alla gravità del comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro, avvenuto al di fuori di qualsiasi trance agonistica. Appare indubbio, poi, che si tratta di una condotta dolosa, di sicura valenza lesiva, posta in essere da soggetto che, per funzione e qualifica, è tenuto ad operare, più di altri, affinché le gare si svolgano con modalità scevre da comportamenti antisportivi o da ingiustificate animosità. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nocerina S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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