F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 23 Dicembre 2010 4) RICORSO DEL F.B. BRINDISI 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRINDISI/LATINA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 23 Dicembre 2010 4) RICORSO DEL F.B. BRINDISI 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRINDISI/LATINA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 alla società F.B. Brindisi 1912. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Brindisi/Latina disputatasi il 5.12.2010, sostenitori del F.B. Brindisi 1912 introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno che veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; gli stessi intonavano un coro offensivo verso il Ministro degli Interni. Avverso tale provvedimento il F.B. Brindisi 1912 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.12.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.12.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.B. Brindisi 1912 di Brindisi, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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