• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 21 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 18 Gennaio 2011
1. RICORSO DELL’U.S CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N°. 9126/1592PF09- 10/AM/MA DEL 21.6.2010) (NOTA N°. 9124/1591PF09-10/AM/MA DEL 21.6.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 21 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 18 Gennaio 2011
1. RICORSO DELL’U.S CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N°. 9126/1592PF09- 10/AM/MA DEL 21.6.2010) (NOTA N°. 9124/1591PF09-10/AM/MA DEL 21.6.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010)
La U.S. Castrovillari Calcio ha proposto appello avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla società medesima dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010 in esito al deferimento del Procuratore Federale del 21.6.2010 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in ordine alla violazione (art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F.) ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro tempore signor Domenico Mazzei per il mancato pagamento entro il termine normativamente statuito delle somme accertate nelle delibere della Commissione accordi economici pubblicate nel Com. Uff. n. 48 del 22.9.2008 a favore dei calciatori Nave Nicola e Nave Salvatore. A sostegno del suo appello diretto ad ottenere la riduzione ad un punto della penalizzazione a carico della società la appellante ha affermato che la sanzione minima prevista dalla norma applicata risulterebbe più appropriata alla fattispecie trattandosi di due contestazioni dello stesso genere inserite in un unico deferimento. L’appello non può essere accolto in quanto la circostanza che trattasi di un unico deferimento per più fatti accaduti non rileva; pertanto la sanzione della penalizzazione di due punti appare congrua rispetto alle infrazioni commesse. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO DELL’U.S CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N°. 9126/1592PF09- 10/AM/MA DEL 21.6.2010) (NOTA N°. 9124/1591PF09-10/AM/MA DEL 21.6.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010)"