F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 10 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 18 Gennaio 2011 1. RICORSO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CHEVANTON ESPINOSA ERNESTO JAVIER SEGUITO GARA LECCE/SAMPDORIA DEL 21.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 10 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 18 Gennaio 2011 1. RICORSO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CHEVANTON ESPINOSA ERNESTO JAVIER SEGUITO GARA LECCE/SAMPDORIA DEL 21.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010) Con rituale ricorso l'U.S. Lecce S.p.A. ha proposto gravame avverso la delibera (Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato, seguito gara Lecce/Sampdoria del 21.11.2010, al calciatore Chevanton Espinosa Ernesto Javier la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara per quanto refertato dagli Ufficiali di gara. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito, preliminarmente, che nella condotta tenuta dal calciatore anteriormente al provvedimento di espulsione decretato dall'arbitro, potessero ravvisarsi non gli estremi della violenza, bensì quelli della condotta antisportiva. Sul punto ha, infatti, sostenuto che il Chevanton, con grande profusione di sforzo, nel tentativo di impossessarsi della sfera, aveva operato una veloce corsa in direzione di un avversario il quale, visto il suo sopraggiungere da posizione postero-diagonale, aveva indirizzato la palla ad un altro suo compagno operando un repentino cambio di direzione; in tale contesto ed in una situazione di precario equilibrio si era verificato un contatto con l'avversario determinato dalla semplice foga agonistica carente di intenzionalità lesiva. Si è, altresì, doluto della eccessività della sanzione irrogata dal G.iudice Sportivo e, richiamando precedenti delibere degli Organi di Giustizia Sportiva, ha concluso, in via principale, chiedendo la riduzione della stessa a quella di tre giornate di squalifica, in subordine, la riduzione a quattro giornate di squalifica, e, in ulteriore subordine, la riduzione a quattro giornate di squalifica commutando la quinta giornata di squalifica in ammenda. Alla seduta del 10.12.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione. Osserva questa Corte che il comportamento del calciatore, pur censurabile e sanzionabile, non appare caratterizzato dalla intenzionalità di creare danno o pericolo di danno per l'avversario, mancando la verifica di una pur astratta idoneità lesiva caratterizzata dalla volontarietà e/o dalla premeditazione. Epperò la condotta realizzata dallo Chevanton è di certo qualificabile come gravemente antisportiva tenutosi, inoltre, nel debito conto della platealità e reiteratezza del suo comportamento nei confronti del direttore di gara per avergli rivolto una espressione ingiuriosa dopo essersi tolto la maglia lanciandogliela sprezzantemente contro in reazione alla sua consequenziale espulsione. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce di Lecce riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Chevanton Espinosa Ernesto Javier a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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