F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 04 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 18 Gennaio 2011 2) RICORSO REAL DEM CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE MACEDO ARAUJO GUSTAVO SEGUITO GARA CALCIO A 5 MANFREDONIA/REAL DEM CALCIO A 5 DEL 18.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ¡V Com. Uff. n. 281 del 22.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 04 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 18 Gennaio 2011 2) RICORSO REAL DEM CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE MACEDO ARAUJO GUSTAVO SEGUITO GARA CALCIO A 5 MANFREDONIA/REAL DEM CALCIO A 5 DEL 18.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ¡V Com. Uff. n. 281 del 22.12.2010) Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 281 del 22.12.2010 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 infliggeva al calciatore Macedo Araujo Gustavo, reo di aver colpito con uno schiaffo un avversario durante l'incontro Manfredonia/Real Dem disputato il 18.12.2010 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, la sanzione della squalifica per 3 gare. Per avversare siffatta pronuncia, la società di appartenenza del calciatore punito, A.S.D. Real Dem, si e rivolta a questa Corte assumendo che la condotta a questi contestata non era intenzionale ma del tutto fortuita in quanto il Macedo, in un'azione di gioco, onde evitare di cadere, si era aggrappato all'avversario colpendolo inavvertitamente. Ha chiesto, di conseguenza, la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione. L'appello non ha pregio e va pertanto respinto. Dal rapporto di gara che, com'e noto, costituisce fonte di prova privilegiata, si evince con totale chiarezza che l'incolpato, a gioco fermo, ebbe a colpire violentemente con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria. A fronte di tale precisa descrizione la differente versione prospettata nel reclamo si rivela mero espediente difensivo in quanto la valutazione dell'arbitro nascente da una percezione immediata e diretta dell'accaduto la smentisce inequivocabilmente eliminando ogni possibilità di accoglimento dell'istanza. E ciò anche in considerazione del fatto che la sanzione e stata contenuta nel minimo edittale. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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