F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 07 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 18 Gennaio 2011 1) RICORSO DEL F.C. CANAVESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CANAVESE/RODENGO SAIANO DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 07.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 07 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 18 Gennaio 2011
1) RICORSO DEL F.C. CANAVESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CANAVESE/RODENGO SAIANO DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 07.12.2010)
La società F.C. Canavese, con nota del 9.12.2010, preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di infliggerle l’ammenda di €. 3.000,00 in relazione al comportamento tenuto da propri sostenitori nei confronti dell’assistente arbitrale nel corso della partita Canavese/Rodengo Saiano, del Campionato di 2^ Divisione, svoltasi il 5.12.2010. La società faceva pervenire, in data 14 dicembre, le motivazioni di doglianza, che hanno costituito oggetto di valutazione e discussione nell’odierna seduta, nella quale è stato sentito l’avv.
Fabio Giotti, che ha confermato quanto già dedotto e chiesto nel reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo “perché propri sostenitori, per l’intero arco della gara si posizionavano nei pressi di un assistente arbitrale rivolgendogli reiterate frasi offensive, indirizzandogli numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo”. In merito alle ragioni di doglianza la F.C. Canavese, precisato che dagli atti ufficiali si apprezza che il comportamento addebitato sarebbe stato posto in essere solo nel secondo tempo della partita e non durante l’intero periodo di gioco, nonché che il reiterato lancio di sputi sarebbe avvenuto ad opera di un solo soggetto, mai inequivocabilmente individuato quale tifoso della F.C. Canavese, ha chiesto una congrua riduzione dell’ammenda, reputandola eccessivamente afflittiva. A fondamento della sua richiesta ha assunto che, all’interno dell’impianto sportivo, i sostenitori delle due squadre non erano stati posti in settori tra loro separati e che l’autore del gesto oltraggioso aveva potuto solo sporadicamente indirizzare i propri sputi all’assistente di gara in ragione del limitato spazio di possibile contatto tra costui e l’assistente arbitrale, oltreché del necessario, continuo movimento di quest’ultimo per svolgere la propria funzione. Ha allegato documentazione fotografica attestante la presenza di un solo sostenitore a distanza utile dall’assistente di gara. La Corte esaminati gli atti e ascoltato il difensore della reclamante, ritiene che il reclamo possa essere solo parzialmente accolto. La Corte, avendo riguardo al referto dell’assistente arbitrale rileva che, effettivamente, i fatti oltraggiosi e gravemente lesivi della dignità dell’ufficiale di gara - incontestabili e incontestati dalla stessa società – sono stati posti in essere solo in una frazione del tempo di gara che, ancorché apprezzabilmente lungo, non può identificarsi nell’intero arco della partita, come affermato dal Giudice Sportivo nella motivazione della sanzione. Lo stesso esame degli atti non conduce a ritenere, poi, condivisibile il prospettato dubbio sull’appartenenza dei sostenitori che hanno reiteratamente e oltraggiosamente bersagliato l’assistente di gara con volgari e ingiuriose espressioni e, da parte di almeno uno di loro, indirizzato verso di lui, a più riprese, i propri sputi che lo hanno attinto più volte. A tal fine deve affermarsi, da un lato, che quanto relazionato dall’assistente dell’arbitro assume valore di prova privilegiata e, dall’altro, che desta perplessità l’affermazione della società che, dopo tutto, si trattava di episodi marginali rispetto all’evento sportivo. Ad avviso della Corte si tratta di un episodio – complessivamente valutato - che, per modalità di azione e continuità di condotta si colloca a significativi livelli di oltraggioso disprezzo verso l’autorità sportiva che, in campo, deve garantire il corretto svolgimento della gara. Comportamento che, alla luce della protrazione nel tempo degli insulti profferiti e degli sputi, denuncia una colpevole, grave inerzia della società che non ha vigilato, né è intervenuta per farlo cessare, limitandosi singolarmente a sottolinearne l’episodicità, peraltro derivata (solo) dalla necessità dell’assistente arbitrale di spostarsi lungo la linea. Né a diversa conclusione possono condurre le foto allegate le quali, oltre a non smentire, ictu oculi, quanto riferito dall’ufficiale di gara, non possono avere dignità di prova sufficiente a contrastare quanto da questi affermato. Per questi motivi la Corte, confermata la gravità del comportamento in esame ma tenuto conto che esso è stato tenuto solo nel secondo tempo da un ristretto gruppo di sostenitori e che il lancio di sputi pare potersi addebitare alla riprovevole volontà di uno solo di essi, ritiene di poter accogliere in parte il reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese di San Giusto Canavese (Torino) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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