F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 07 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 18 Gennaio 2011 2) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. TORRENTE VINCENZO SEGUITO GARA GUBBIO/SALERNITANA DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 85/DIV del 14.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 07 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 18 Gennaio 2011
2) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. TORRENTE VINCENZO SEGUITO GARA GUBBIO/SALERNITANA DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 85/DIV del 14.12.2010)
La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive e ammenda di € 1.500,00, inflitta all’allenatore della A.S. Gubbio 1910, signor Torrente Vincenzo, seguito gara Gubbio/Salernitana del 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 85/DIV del 14.12.2010) “per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine del 1° tempo di gara; alla ripresa del gioco si ripresentava in campo e reiterava all’arbitro espressioni ingiuriose ed offensive (espulso)”. La ricorrente descrive i fatti accaduti diversamente da come riportati nel referto arbitrale e chiede pertanto di riformare l’impugnata delibera riducendo la sanzione secondo giustizia. La Corte rileva che il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata nel procedimento sportivo e che non possono essere contestati gli eventi dedotti nel referto, dallo stesso specificamente descritti. In ordine all’entità della sanzione va rilevato che appare congrua rispetto ai modi ed alle forme nei quali il Torrente ha contestato i giudizi arbitrali; riporta, infatti, il referto dell’arbitro: che lo stesso Torrente rincorreva l’arbitro per 60 metri, dopodiché pronunciava frasi offensive e volgari al suo indirizzo. Le proteste, a prescindere anche dalla volgarità delle accuse, sono state formulate in modo spettacolare, che appare particolarmente grave e potenzialmente idoneo ad istigare reazioni del pubblico presente. La Corte, analizzati nel merito i fatti e letto il referto dell’arbitro, rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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