F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 6) RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE KROLDRUP PER SEGUITO GARA MILAN/FIORENTINA DEL 20.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 6) RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE KROLDRUP PER SEGUITO GARA MILAN/FIORENTINA DEL 20.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010) Con ricorso ritualmente proposto la A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010), con la quale il Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al calciatore Kroldrup la squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammonizione, seguito incontro Milan/Fiorentina del 20.11.2010. Con i motivi scritti, la ricorrente ha, nel merito, argomentato sulla non corretta qualificazione dell'espressione ingiuriosa proferita dal calciatore, diretta non all'arbitro bensì a sé stesso, da intendersi non “vai a fare in ...”, come refertata, ma al differente “vaffan...”, come imprecazione personale dovuta al rammarico per il provvedimento sanzionatorio (cartellino giallo) subito, che avrebbe potuto benissimo evitare. Ha, sul punto, osservato che la distanza che separava l'arbitro dal calciatore non aveva permesso al primo di comprendere né l'esatto contenuto della espressione né l'effettivo destinatario della stessa. Si è, infine, doluta della eccessività della sanzione, atteso che la condotta non integra la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 19.4 lett. a) C.G.S.. Ha, quindi, concluso, in via principale, chiedendo l'annullamento della delibera adottata dal Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della squalifica a quella ritenuta di giustizia, anche con commutazione di una giornata di squalifica nella sanzione della ammenda. Alla seduta del 2.12.2010, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. E', pure, comparso il calciatore sanzionato il quale ha ribadito che l'espressione da lui proferita era rivolta a sé stesso per i motivi già esplicitati nel ricorso. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte, disattendendo le doglianze della ricorrente, che la sanzione irrogata al calciatore è il minimo edittale previsto proprio dall'art. 19.4 C.G.S. in caso di condotta ingiuriosa e/o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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