F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 7) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E DEI SIGG.RI BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO E L.R.P.T. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E L.R.P.T. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2117/103PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 – DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, CGS, IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO II) LETTERA C) PUNTO 1 DEL CU N. 117/A DEL 25.5.10 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 7) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E DEI SIGG.RI BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO E L.R.P.T. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E L.R.P.T. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 2117/103PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 – DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, CGS, IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO II) LETTERA C) PUNTO 1 DEL CU N. 117/A DEL 25.5.10 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010) In data 4.11.2010 il Procuratore Federale F.I.G.C. proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che con proprio deliberato del 3.11.2010 aveva prosciolto i sigg.ri Benigni Roberto l.r.p.t della società Ascoli Calcio nonché il sig. Collina Massimo Consulente Amministrativo della predetta società nonché la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dalla violazione di cui all’art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione al Titolo I paragrafo II lett. c) punto 1 del Com. Uff. 117/A del 25.5.2010 per non aver provveduto entro il termine del 6.7.2010 al disposto dell’art. 2447 c.c.. Visto l’atto di appello della Procura Federale, letta la memoria difensiva presentata dai Sigg.ri Benigni e Collina nell’interesse della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., sentite le argomentazioni difensive esposte dal legale dei tesserati e della società, che ha chiesto la reiezione del ricorso della Procura Federale, tenuto conto, infine, della richiesta della stessa Procura che ha ribadito l’applicazione a carico degli appellati, rispettivamente della sanzione di 1 punto di penalizzazione per la società da scontarsi nel campionato in corso e di mesi 2 di inibizione per i sigg.ri Benigni e Collina, la C.G.F. ritiene fondato e meritevole di accoglimento il ricorso proposto. Infatti la Commissione giudicante ha posto a fondamento della decisione di proscioglimento dei soggetti deferiti le seguenti testuali motivazioni: "Per quanto riguarda, invece, la contestazione che la società non abbia superato, entro il termine del 6.7.2010, quanto previsto dall'art. 2447 c.c. - a proposito del caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale - bisogna rilevare che la società aveva effettivamente inviato tempestivamente alla CO.VI.SO.C. la comunicazione dell'avvenuto superamento della citata situazione prevista dall'art. 2447 c.c. e che le successive osservazioni svolte dalla CO.VI.SO.C. sono state superate dalla attestazione delle società di consulenza Bompani Audit che, ad integrazione e chiarimento di quanto comunicato per iscritto il 5.7.2010, con ulteriore relazione, datata 9.7.2010, ha certificato l'avvenuto superamento degli adempimenti previsti dal codice civile già entro il termine ultimo del 6 luglio; su tale base, infatti, il Consiglio Federale F.I.G.C. ha poi potuto accogliere il ricorso dell'Ascoli accordando la necessaria licenza nazionale per l'iscrizione al campionato di Serie B”. La richiamata decisione appare censurabile, e, quindi, meritevole di modifica, per quanto attiene alla valenza ed alla interpretazione della lettera della società di revisione Bompani del 5.7.2010 in relazione alla successiva specificazione fornita dalla medesima società in data 9.7.2010 a seguito dell’esclusione della società Ascoli Calcio dal Campionato professionistico ed alla lettera di richiesta di chiarimenti della CO.VI.SO.C. datata 7.7.2010. Dalla lettura letterale della richiamata nota del 5.7.2010 si evince chiaramente che la Bompani Audit nel comunicare gli elementi richiesti non aveva provveduto ad effettuare alcun esame della posizione economico-finanziaria della società tanto è vero che si sentiva in dovere di precisare “che la situazione contabile non è stata comunque oggetto di nostre specifiche verifiche”. Ciò trova ulteriore conferma nella successiva lettera del 9.7.2010 nella quale la medesima società di revisione specificava che tale missiva veniva inviata ad “integrazione e a chiarimento della precedente lettera del 5.7.2010” comunicando, nel contempo, gli elementi contabili certi che dovevano essere trasmessi entro il giorno 6.7.2010. Ne discende, inequivocabilmente, che – alla scadenza del termine perentorio del 6.7.2010 fissato dalla normativa federale - la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. non aveva inviato alla CO.VI.SO.C. la comunicazione dell'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. (e risultante dalla situazione alla data del 31.12.2009) e, di conseguenza, a quella data non era in possesso di uno dei requisiti necessari ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza. Soltanto dopo il perfezionamento della violazione disciplinare, di carattere formale e pertanto definitivamente consumatasi alla scadenza del termine perentorio del 6 luglio, la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ha finalmente fornito elementi integrativi e, a suo dire, risolutivi per ritenere superata la situazione prevista dall'art. 2447 c.c. Invero, risulta per tabulas, da un lato, che con la dichiarazione del 5.7.2010 la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. non ha compiutamente adempiuto all'obbligo stabilito dalla normativa federale di attestare l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c., dall'altro che l'ulteriore comunicazione del 9.7.2010, ricevuta dalla CO.VI.SO.C. il 10.7.2010, è palesemente tardiva e quindi irrilevante ai fini del perfezionamento della violazione disciplinare contestata con il deferimento de quo. La irrilevanza della nota del 9.7.2010 ai fini del perfezionamento della violazione disciplinare è confermata dagli atti richiamati in detta nota, e sul cui esame la società Bompani Audit dichiara di fondare le proprie conclusioni in ordine all'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. Tra tali atti figura la "relazione del 9.7.2010 del Collegio Sindacale", atto successivo rispetto alla scadenza del termine del 6.7.2010 di perfezionamento della violazione disciplinare. La posteriorità dell'atto dimostra, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, che la nota del 9.7.2010, fuori dal configurare mera interpretazione (o chiarimento) di quella in data 5.7.2010 (così come erroneamente affermato dalla Commissione Disciplinare Nazionale), racchiude una nuova valutazione compiuta dalla società di revisione dopo la scadenza del termine del 6.7.2010. Per le ragioni sopra esposte, la decisione gravata merita di essere riformata in parte qua perché fondata su documentazione priva di autonoma valenza che ha comportato un’erronea applicazione della normativa di riferimento. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, infligge alla società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. 1 punto di penalizzazione e mesi 2 di inibizione ciascuno ai sigg.ri Benigni Roberto e Collina Massimo.
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