• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011
8) RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
INIBIZIONE PER MESI 14 AL SIG. BENIGNI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ASCOLI CALCIO S.P.A. E COLLINA MASSIMO;
INIBIZIONE PER MESI 14 AL SIG. COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ;
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO: I) PARAGRAFO II), LETT. A) PUNTI 5 E 8; AL TITOLO I) PARAGRAFO IV) LETT. A) PUNTI 1 E 2; AL TITOLO I) PARAGRAFO II) LETT. C) PUNTO 1, DI CUI AL C.U. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 2117/103PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011
8) RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
INIBIZIONE PER MESI 14 AL SIG. BENIGNI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ASCOLI CALCIO S.P.A. E COLLINA MASSIMO;
INIBIZIONE PER MESI 14 AL SIG. COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ;
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO: I) PARAGRAFO II), LETT. A) PUNTI 5 E 8; AL TITOLO I) PARAGRAFO IV) LETT. A) PUNTI 1 E 2; AL TITOLO I) PARAGRAFO II) LETT. C) PUNTO 1, DI CUI AL C.U. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 2117/103PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)
In data 10.11.2010 la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. in persona del presidente e l.r.p.t. signor Benigni Roberto nonché il signor Massimo Collina n.q. di Consulente amministrativo e l.r.p.t. della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. nonchè l’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. proponevano ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, con proprio deliberato del 3.11.2010, aveva inflitto le seguenti sanzioni: - al signor Benigni e al signor Collina l’inibizione per mesi 14 ciascuno da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva; - alla società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. la penalizzazione di punti 3 da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e l’ammenda di € 15.000,00. Le sanzioni scaturivano:
A) per i due tesserati per aver violato il disposto di cui all'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo II), lett. a), punti 5 e 8, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per non aver depositato entro il termine del 30.6.2010 la prevista fidejussione bancaria a favore della F.I.G.C., la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino a marzo 2010; 2) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo IV) lett. a) punti 1 e 2 del su citato Com. Uff. del 25.5.2010 per non aver pagato, entro il termine del 25.6.2010, gli emolumenti ai suoi tesserati fino al marzo 2010 e i debiti sportivi nei confronti di F.I.G.C. e Leghe;
B) per la società Ascoli Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art 4, comma 1 C.G.S.. Lette le memorie difensive depositate dai soggetti sanzionati in data 10.11.2010, ascoltato il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma delle sanzioni nei confronti dei sig.ri Benigni e Collina, nonché della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. Sentito, altresì, il legale dei tesserati e della società che nel riportarsi al contenuto delle proprie memorie difensive, ha nuovamente richiesto l’annullamento delle sanzioni sia nei confronti dei tesserati che della società e, in via subordinata, la riforma degli addebiti contestati, la C.G.F. ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento. Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l’inosservanza da parte della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento. A nulla rileva il fatto evidenziato dalla difesa dei tesserati che i pagamenti sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo oltre quanto disposto dai termini federali, né che la società non abbia potuto tempestivamente adempiere ai propri obblighi a causa della generale crisi economica del periodo storico o perchè i termini imposti dal Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per i versamenti erano troppo ravvicinati per data di scadenza (30.6.2010). Tali argomentazioni, infatti, sono prive di fondamento in quanto come innanzi detto i termini fissati dalla normativa di riferimento sono perentori. Né, d’altra parte, può trovare accoglimento la tesi della difesa che tende a considerare come unica violazione il mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed erariali con quella del mancato versamento delle spettanze dei calciatori. Tale tesi sostiene, erroneamente, che non trovandosi la società nelle condizioni di poter corrispondere gli stipendi, non sarebbe stata tenuta, conseguentemente, a versare agli enti preposti le afferenti ritenute erariali e previdenziali. Tali affermazioni sono inconferenti rispetto alle disposizioni in oggetto. Trattasi, infatti, di fattispecie nettamente distinte e previste in 2 capi diversi del più volte citato Com. Uff. n. 117/A: il mancato versamento delle ritenute è previsto infatti al paragrafo II, mentre la mancata corresponsione degli emolumenti è previsto dal paragrafo IV della medesima circolare. Gli stessi termini entro cui adempiere sono differenti - il 30.6.2010 per quanto attiene le ritenute, il 25 giugno per quanto riguarda gli emolumenti. Trattandosi di previsioni singole e diverse anche le relative scaturenti sanzioni sono singole e differenti. Per le ragioni sopra esposte appare evidente che la decisione del Giudice di prime cure è esente da censura e pertanto condivisa da questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli. Dispone incamerarsi tassa reclamo.
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8) RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
INIBIZIONE PER MESI 14 AL SIG. BENIGNI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ASCOLI CALCIO S.P.A. E COLLINA MASSIMO;
INIBIZIONE PER MESI 14 AL SIG. COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ;
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO: I) PARAGRAFO II), LETT. A) PUNTI 5 E 8; AL TITOLO I) PARAGRAFO IV) LETT. A) PUNTI 1 E 2; AL TITOLO I) PARAGRAFO II) LETT. C) PUNTO 1, DI CUI AL C.U. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 2117/103PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)"