F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.164/CGF del 28 Gennaio 2011 1) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25.1.2011 INFLITTA, SEGUITO SEGNALAZIONE DEL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE AL SIGNOR PIETRO LEONARDI, SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 6.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.164/CGF del 28 Gennaio 2011
1) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25.1.2011 INFLITTA, SEGUITO SEGNALAZIONE DEL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE AL SIGNOR PIETRO LEONARDI, SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 6.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011)
La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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