F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.165/CGF del 28 Gennaio 2011 5) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TOSCANO GAETANO SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.165/CGF del 28 Gennaio 2011
5) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TOSCANO GAETANO SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)
La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.C.D. Ebolitana di Eboli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.165/CGF del 28 Gennaio 2011 5) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TOSCANO GAETANO SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)"