F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.165/CGF del 28 Gennaio 2011 6) RICORSO DAL ROVIGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZANARDO PAOLO SEGUITO GARA ROVIGO CALCIO/TORVISCOSA DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.165/CGF del 28 Gennaio 2011 6) RICORSO DAL ROVIGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZANARDO PAOLO SEGUITO GARA ROVIGO CALCIO/TORVISCOSA DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Rovigo Calcio di Rovigo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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