F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.165/CGF del 28 Gennaio 2011 7) RICORSO DELL’ASD INTERREGGIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE LA CANNA MARIO SEGUITO GARA HINTERREGGIO/CASERTANA CALCIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.165/CGF del 28 Gennaio 2011
7) RICORSO DELL’ASD INTERREGGIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE LA CANNA MARIO SEGUITO GARA HINTERREGGIO/CASERTANA CALCIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)
La C.G.F. La C.G.F.,
- visti gli atti;
- sentito a chiarimenti l’Arbitro;
- rilevata l’erroneità dell’ammonizione del n. 11 La Canna Mario;
- rilevato, altresì, che giusto destinatario dell’ammonizione risulta essere il n. 9 Picci Antonio;
- accertato, quindi, lo scambio di persona,
annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per i provvedimenti di competenza.
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