F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 3) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. COMERCONI 2005 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CONTARTESE BRUNO FINO AL 21.12.2010 SEGUITO GARA REAL SPILINGA/COMERCONI 2005 DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia – Com. Uff. n. 60 del 21.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 154 del 25.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 3) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. COMERCONI 2005 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CONTARTESE BRUNO FINO AL 21.12.2010 SEGUITO GARA REAL SPILINGA/COMERCONI 2005 DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia – Com. Uff. n. 60 del 21.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 154 del 25.5.2010) A seguito della istanza di revocazione, ex art. 39 C.G.S., proposta dal signor Salvatore Barillari, nella sua qualità di Presidente protempore dalla società A.C. Comerconi 2005, nei confronti della dichiarazione di inammissibilità del reclamo pronunciata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria in data 24.5.2010 (pubblicata nel Com. Uff. n. 154 del 25.5.2010); la C.G.F.ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla A.C. Comerconi 2005 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale con la quale il calciatore Contartese Bruno era stato squalificato fino al 21.12.2010. Preso atto che con la istanza oggi in esame si chiede la revisione della su indicata declaratoria di inammissibilità deducendo che autore del comportamento addebitato al calciatore Contartese era stato in realtà posto in essere dal calciatore Campanaro Ivan, del quale si produce una dichiarazione di assunzione di responsabilità al riguardo. Osserva il Collegio che la decisione della Commissione Territoriale impugnata concerne l’inammissibilità del reclamo proposto davanti a detta Commissione e quindi i motivi di revocazione addotti devono, a prescindere dalla loro fondatezza, riguardare l’inammissibilità dichiarata. Invece l’istanza adduce, come motivo di revocazione, questione che attiene al merito del procedimento, sostenendo che il comportamento sanzionato sarebbe stato commesso da calciatore diverso da quello punito. In definitiva si tratta di impugnazione per revocazione che non riguarda la pronuncia di inammissibilità della Commissione Disciplinare Territoriale e quindi inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.C. Comerconi 2005 di Nicotera (Vibo Valentia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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