F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL G.S.D. LUISIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.5.2012, INFLITTA AL SIG. RESCONI GIANFRANCO SEGUITO GARA DI PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES LUISIANA/CASALMAIOCCO DEL 29.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. nn. 45bis e 46 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 48 del 17.6.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011
4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL G.S.D. LUISIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.5.2012, INFLITTA AL SIG. RESCONI GIANFRANCO SEGUITO GARA DI PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES LUISIANA/CASALMAIOCCO DEL 29.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. nn. 45bis e 46 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 48 del 17.6.2010)
La delibera in oggetto aveva confermato la sanzione predetta, basata sulle risultanze del referto arbitrale, dal quale risultava che il ricorrente, al termine della gara nel corridoio degli spogliatoi, aveva colpito con uno sputo in pieno volto l’arbitro, signor Alessandro Morina. Come tale, aveva tratto il suo fondamento dall’efficacia primaria e privilegiata di prova attribuita ai rapporti del direttore di gara dall’art. 35.1.1 C.G.S., oltre che da una ulteriore conforme dichiarazione sottoscritta dal direttore di gara in data 8 giugno dello stesso anno. Senonchè lo stesso arbitro successivamente alla decisione impugnata, dopo aver visionato la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, non aveva difficoltà – in data 30 giugno – a riconoscere per iscritto, l’erroneità della sua precedente denuncia, ammettendo di aver invertito il nominativo del calciatore incolpato con quello di altra persona, il signor Sergio Martelli, che nella circostanza aveva sullo stesso terreno di giuoco assolto il compito di assistente della medesima società sportiva e svolto nell’occasione la mansione di segnalinee. Nello stesso senso, del resto, esiste agli atti anche una inequivoca dichiarazione scritta, emessa in data 30 maggio da parte di quest’ultima persona, che conferma la propria responsabilità per l’inqualificabile gesto compiuto. Ed è appena il caso rilevare che non osta all’accoglimento della richiesta di revoca quanto in precedenza ricordato in merito alla efficacia probatoria stabilita dalla disposizione del citato art. 39, sopra ricordata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal G.S.D. Luisiana di Pandino (Cremona), annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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