F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. SQUARCINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2010 SEGUITO GARA FRATRES PERIGNANO/SPORTING CLUB CAPANNE DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 59 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 69 del 13.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011
5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. SQUARCINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2010 SEGUITO GARA FRATRES PERIGNANO/SPORTING CLUB CAPANNE DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 59 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 69 del 13.5.2010)
Con ricorso del 9.7.2010 il signor Luca Squarcini ha presentato ricorso per revocazione avverso la squalifica fino al 15.12.2010 subita a seguito dell’espulsione nel corso della gara Frates Perignano/Sporting Club Capanne del 11.4.2010, pubblicato sul Com. Uff. n. 69 del 13.5.2010 – Comitato Regionale Toscana, proponendo a sostegno del ricorso solamente la propria versione dei fatti storici. In proposito la Corte di Giustizia Federale rammenta che - nel sistema della giustizia sportiva - il ricorso per revocazione rappresenta uno strumento eccezionale per rimediare alla scoperta di fatti di rilevanza decisiva, emersi successivamente alla pronuncia della decisione. Nel presente caso, invece, non viene allegato alcun “errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” idoneo a legittimare il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Squarcini Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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