F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 7) RICORSO DELL’A.S.D. POL. VIRIBUS UNITIS S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DELLA CORTE ANTONIO; AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 107, COMMA 6 N.O.I.F. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011
7) RICORSO DELL’A.S.D. POL. VIRIBUS UNITIS S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DELLA CORTE ANTONIO;
AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 107, COMMA 6 N.O.I.F. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2010)
L’A.S.D. Pol. Viribus Unitis S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2010 con cui, in accoglimento del deferimento proposto dal Procuratore Federale, comminava le sanzioni per il signor Antonio Della Corte, all’epoca dei fatti vice Presidente della Polisportiva, di inibizione per sei mesi e per la Polisportiva di ammenda di € 2.500,00. Il ricorso è diretto ad ottenere una riduzione delle predette sanzioni che secondo la ricorrente risultano sproporzionate rispetto ai fatti verificatisi. In particolare la ricorrente motiva la sua impugnazione sulla dichiarazione rilasciata dalla Polisportiva in data 22.2.2010 con la quale si dichiarava che le omissioni commesse dal tesserato signor Gianluca Pescatore in realtà erano imputabili al comportamento assunto dai responsabili della Polisportiva. Proprio tale dichiarazione ha costituito il fondamento della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale che ha ravvisato una responsabilità del signor Della Corte per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità. Rileva la ricorrente che detta dichiarazione è stata erroneamente attribuita al signor Della Corte, risultando la stessa invece firmata dal signor Antonio Matrisciano. Il ricorso non può essere accolto, da un lato, in quanto il comportamento assunto dai responsabili della Polisportiva è comunque imputabile alla stessa e dunque non vi è motivo di ridurre la sanzione dell’ammenda e, dall’altro, in quanto la ricorrente, non essendo autore della dichiarazione il signor Della Corte, avrebbe dovuto chiedere nel disconoscerla un azzeramento della sanzione di inibizione e non una riduzione della stessa. Avendo invece richiesto la riduzione ha sostanzialmente ratificato l’operato dell’altro dirigente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pol. Viribus Unitis S.r.l. di Somma Vesuviana (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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