F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 8) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. PIEVESE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 ALLA SIG.RA BAGLIONI SERENELLA, PRESIDENTE U.S.D. PIEVESE; AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 10 C.G.S., 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA 8598/421PF09 10/MS/VDB DEL 7.6.2010 (Delibera Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 134 del 28.5.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 29.7.2010) 9) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39C.G.S. DELL’A.S.D. ATLETICO PIAZZE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 1 AL CALCIATORE BACIOCCOLA JACOPO; INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. REALI VITTORIO, PRESIDENTE A.S.D. ATLETICO PIAZZE; AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 10 C.G.S., 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA 8598/421PF09 10/MS/VDB DEL 7.6.2010 (Delibera Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 134 del 28.5.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 29.7.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 16 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 01 Febbraio 2011 8) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. PIEVESE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 ALLA SIG.RA BAGLIONI SERENELLA, PRESIDENTE U.S.D. PIEVESE; AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 10 C.G.S., 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA 8598/421PF09 10/MS/VDB DEL 7.6.2010 (Delibera Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 134 del 28.5.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 29.7.2010) 9) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39C.G.S. DELL’A.S.D. ATLETICO PIAZZE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 1 AL CALCIATORE BACIOCCOLA JACOPO; INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. REALI VITTORIO, PRESIDENTE A.S.D. ATLETICO PIAZZE; AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 10 C.G.S., 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA 8598/421PF09 10/MS/VDB DEL 7.6.2010 (Delibera Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 134 del 28.5.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 29.7.2010) Le società U.S.D. Pievese e A.S.D. Atletico Piazze, nonché i rispettivi Presidenti Vittorio Reali e Serenella Baglioni ed il calciatore Jacopo Bacioccola proponevano reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata nel Com. Uff. n. 8/CND (2010/2011), che ha accolto l’appello della Procura Federale della F.I.G.C. ed ha inflitto ai deferiti mesi 1 di squalifica al calciatore Jacopo Bacioccola, mesi 3 di inibizione ai Presidenti Vittorio Reali e Serenella Baglioni, l’ammenda di € 500,00 alla Soc. A.S.D. Atletico Piazze e l’ammenda di € 1.500,00 alla Soc. U.S.D. Pievese. Nel caso di specie preliminarmente si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per le figure dei relativi sopraindicati Presidenti, in quanto non potevano in detta qualità di Presidente conferire mandato con procura speciale al loro difensore, proprio perché all’atto della sottoscrizione si trovavano - nelle more- nella posizione di soggetti inibiti. Altresì, proprio in virtù del dettato di cui all’art. 39 C.G.S. comma 1 lett. e) e comma 2, si deve dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per revocazione, in merito alla posizione degli altri ricorrenti, per mancanza dei presupposti normativi: a) relativamente ad eventuali fatti nuovi, in quanto il provvedimento inappellabile o divenuto irrevocabile del Giudice di rigetto è motivato sic et simpliciter dalla mera presentazione fuori termine dell’originario atto di impugnazione; b) relativamente alla motivazione che sostiene detto ricorso riguardante la falsa ricostruzione dei fatti da parte del vice-Procuratore Federale che ha determinato il provvedimento dello stesso Giudice, in quanto a parere di questa Corte non emergono elementi, né sostanziali né formali né apparenti, per accogliere la tesi sostenuta dai ricorrenti. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibili i ricorsi per revocazione ex art. 39 C.G.S. come spora proposti dall’U.S.D. Pievese di Città della Pieve (Perugia) e dall’A.S.D. Atletico Piazze di Cetona (Siena). Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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