F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 2) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/JUVE STABIA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011
2) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/JUVE STABIA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)
La società A.C. Pisa 1909 S.r.l., con fax del 23.9.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto ad essa reclamante la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 in riferimento alla gara Pisa/Juve Stabia del 19.9.2010. Il reclamo, diretto a ottenere la sostituzione della sanzione dell’ammenda con quella dell’ammonizione oppure una riduzione della misura dell’ammenda, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale. La società reclamante adduce, a sostegno della richiesta di sostituzione della sanzione dell’ammenda con quella dell’ammonizione oppure di riduzione della misura dell’ammenda, un’incongruenza tra il rapporto dell’Arbitro e la relazione del Collaboratore della Procura Federale; in secondo luogo, la società reclamante lamenta la mancata valutazione della circostanza attenuante della resipiscenza dell’autore del fatto. Osserva questa Corte di Giustizia Federale che la denunciata incongruenza tra il rapporto dell’Arbitro e la relazione del Collaboratore della Procura Federale non esiste, in quanto si tratta di due episodi, il primo avvenuto quando l’Arbitro rientrava negli spogliatoi (v. rapporto dell’Arbitro), il secondo avvenuto invece nel corridoio davanti allo spogliatoio dell’Arbitro alla presenza del Collaboratore della Procura Federale. Ciò trova una conferma nella motivazione della decisione del Giudice Sportivo che si riferisce a “reiterate frasi offensive e minacciose”. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai referti di gara, tra i quali è compresa anche la relazione del Collaboratore della Procura Federale, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta precisa e circostanziata, il reclamo, per quanto riguarda il primo motivo dello stesso, deve essere respinto anche perché la società reclamante non ha fornito alcuna prova che i fatti addebitati alla “persona non identificata”, ma “qualificatasi come Presidente del Pisa”, si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell’Arbitro e dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale. Quanto poi alla doglianza della società reclamante della mancata valutazione della circostanza attenuante della resipiscenza dell’autore dei fatti, la Società reclamante dimentica che le frasi offensive e minacciose sono state proferite dal Presidente della stessa e che, pertanto, per la carica rivestita dal responsabile dei fatti sono da considerarsi più gravi rispetto a quelle proferite da un semplice sostenitore. Il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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