F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 4) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PREITE ANDREA ALDO SEGUITO GARA PAVIA/BASSANO VIRTUS DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 5.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 4) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PREITE ANDREA ALDO SEGUITO GARA PAVIA/BASSANO VIRTUS DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 5.10.2010) La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Preite Andrea Aldo, seguito gara Pavia/Bassano Virtus disputatasi il 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 5 ottobre 2010), in quanto, per doppia ammonizione, per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l’arbitro; espulso, rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive e non ottemperava prontamente al provvedimento disciplinare, sedendosi in panchina e costringendo l’arbitro a sollecitare più volte la sua uscita dal terreno di gioco. Il ricorrente, dopo aver esposto una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata nei referti arbitrali, considerando “falso” quanto in essi riportato e chiedendo altresì l’esame di un filmato inerente i fatti accaduti, chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore. La Corte, ritenendo l’esame del filmato una procedura da effettuarsi solo in casi strettamente necessari in base a quanto previsto nel Codice di Giustizia Sportiva, tenuto conto del valore di prova privilegiata del referto degli arbitri e dei suoi assistenti e valutati con attenzione gli accadimenti, ritiene di non accogliere il reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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