F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 5) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/TARANTO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 5.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 5) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/TARANTO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 5.10.2010) La società A.C. Pisa 1909 S.r.l., con fax del 7.10.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto ad essa reclamante la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 in riferimento alla gara Pisa/Taranto del 5.10.2010. Il reclamo, diretto a ottenere in via principale l’annullamento e/o la revoca del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata a € 1.500,00 ovvero nella misura meno afflittiva ritenuta di giustizia, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro e dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale. In secondo luogo, la Società reclamante si duole per l’omessa valutazione di circostanze attenuanti. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro, che, oltre tutto, è confermato dalla relazione del Collaboratore della Procura federale, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati ai tifosi della Società reclamante si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell’Arbitro e dalla relazione del collaboratore della Procura Federale. Quanto alla doglianza della Società reclamante di un’omessa valutazione di circostanze attenuanti, va rilevato che nel caso di specie non ricorrono almeno tre delle circostanze esimenti richieste all’art. 13 C.G.S., che, pertanto, è inapplicabile. Da ultimo, la sanzione di € 6.000,00 appare congrua se si tiene conto della circostanza che la società reclamante risulta recidiva. Infatti, nel solo scorcio del campionato 2009/2010 la società reclamante risulta sanzionata almeno una volta con la pena dell’ammenda (v. Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010). Il ricorsa va respinto. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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