F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011 1. RICORSO DEL CALCIATORE NICOLA MORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 del 5.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011 1. RICORSO DEL CALCIATORE NICOLA MORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 del 5.10.2010) Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 24 del 5.10.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore Nicola Mora la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Grosseto/Frosinone disputato il 2.10.2010, il Mora colpiva un avversario con un pugno. Avverso tale provvedimento il calciatore Nicola Mora ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.10.2010 sostenendo l’erronea valutazione da parte del Giudice Sportivo e chiedendo pertanto una riduzione della squalifica inflittagli. Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti – riferiti all’incontro Grosseto/Frosinone del 2.10.2010 - si dimostrano come verificati, ma con portata offensiva diversa rispetto a quanto emerge dal rapporto del direttore di gara – Signor Filippo Merchiori - il quale, sentito dal Collegio in ordine alla dinamica dell’episodio in sede istruttoria e per come richiesto dal reclamante, ha specificato che il contatto tra i due calciatori provocato dal Mora, seppur punibile disciplinarmente con l’espulsione dal campo di gara, non poteva ricondursi nell’alveo degli “atti violenti”, potendosi riferire ad una “manata al capo” piuttosto che ad un “pugno”; - tenuto conto di tale fondamentale precisazione offerta dal direttore di gara nonché della circostanza che non emergono altri riferimenti all’episodio in questione dalla lettura del rapporto dell’assistente, signor Aleandro Di Paolo, pure prodotto in atti; - rilevato, quindi, che appare accoglibile il reclamo limitatamente all’assenza del carattere violento attribuibile alla condotta del calciatore Mora e che per tale ragioni, considerato anche che il rapporto del direttore di gara evidenzia come nessun danno fisico veniva provocato all’avversario, va ridotta la sanzione inflitta al calciatore Mora da tre a due giornate di squalifica; - stimata, conclusivamente, congrua la sanzione di due giornate di squalifica, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato e con riferimento all’episodio in questione. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicola Mora riduce la squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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