F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011 2. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIAMANTI ALESSANDRO SEGUITO GARA LAZIO-BRESCIA DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011
2. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIAMANTI ALESSANDRO SEGUITO GARA LAZIO-BRESCIA DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)
Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti del signor Alessandro Diamanti, tesserato in favore del Brescia Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Tanto in ragione della condotta tenuta dal predetto calciatore nel corso della gara Lazio/Brescia del 3.10.2010 e compiutamente descritta nella decisione del Giudice di prime cure “doppia ammonizione per comportamento non regolaramentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per aver, inoltre, al 34° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’arbitro un epiteto ingiurioso”. Quanto a tale ultimo profilo, dal rapporto del direttore di gara si evince che “al 30’ del 2 T Diamanti, già precedentemente ammonito al 34‘ del primo tempo, sgambettava un avversario in possesso di palla. Dopo l’esibizione del cartellino rosso mi diceva sei un buffone”. Avverso la decisione del Giudice Sportivo hanno interposto reclamo il Brescia Calcio ed il signor Diamanti, all’uopo deducendo l’insussistenza in fatto della condotta in contestazione e, comunque, la misura sproporzionata della sanzione irrogata. Nel costrutto giuridico dei reclamanti la condotta ingiuriosa sarebbe stata posta in essere, non già nei confronti dell’arbitro, bensì nei confronti di un calciatore avversario (Radu) che, a loro dire, avrebbe oltremodo, e platealmente, indugiato nel simulare sofferenza per il fallo commesso dal Diamanti. Sulla scorta delle descritte premesse, hanno, quindi, concluso per la riforma della decisione impugnata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate all’esito dell’udienza di discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Anzitutto, priva di pregio si rivela la ricostruzione dell’episodio offerta, in via alternativa, nell’atto di gravame. La diversa dinamica da cui prendono abbrivio le tesi difensive è, infatti, in plateale contrasto con i contenuti descrittivi del rapporto di gara, assistito – com’è noto – da fede privilegiata. Né è possibile in esso cogliere elementi di dubbio ovvero di possibili distorsioni nella percezione della condotta incriminata, di talchè la stessa richiesta dei ricorrenti di ulteriori approfondimenti istruttori si rivela del tutto ingiustificata siccome disancorata dalle suddette, univoche risultanze procedimentali. Alcun dubbio, poi, residua quanto al disvalore da riconnettere all’espressione pronunciata dal Diamanti, a cagione della sua oggettiva attitudine offensiva, percepita come tale dallo stesso direttore di gara. Infine, congrua e proporzionata ai fatti deve ritenersi anche la sanzione irrogata: non può, infatti, essere obliterato che il calciatore Diamanti era stato appena espulso per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto con conseguente incameramento della tassa di reclamo versata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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