F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011 3. RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, CGS, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 12, COMMA 5, CGS, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO MAURO MATIAS ZARATE (NOTA N°. 864/1177PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2010) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011 3. RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, CGS, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 12, COMMA 5, CGS, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO MAURO MATIAS ZARATE (NOTA N°. 864/1177PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2010) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.9.2010) Con decisione del 30.9.2010, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al calciatore Mauro Matias Zarate la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 e alla S.S. Lazio S.p.A. la medesima sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva, per aver il calciatore sopra menzionato in data 14.3.2010 salutato i propri sostenitori con il braccio destro teso e alzato e con le dita della mano serrate, venendo così meno ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S.. Tale spiacevole episodio avveniva nella “curva nord” laziale, in mezzo a tanti altri tifosi, dove il calciatore Zarate, squalificato e quindi per ciò non in campo, era stato invitato proprio nella sua qualità di tesserato della società e beniamino del pubblico. La Procura Federale aveva chiesto l’inflizione dell’ammenda di € 30.000,00 per Zarate e € 30.000,00 per la società a seguito dell’audizione del calciatore, nel corso della quale lo stesso aveva ammesso di conoscere il significato di quel gesto e di averlo fatto solo per accontentare i tifosi che glielo avevano chiesto. La Commissione Disciplinare Nazionale, in considerazione della giovane età del calciatore e dell’unicità del gesto riduceva ad € 10.000,00 entrambe le sanzioni. Propone appello oggi solo la S.S. Lazio S.p.A., contestando l’inflizione dell’ammenda per responsabilità oggettiva. Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto in parte per i seguenti La difesa della società insiste molto, anche nella memoria depositata in questa sede di gravame, sul fatto che l’atteggiamento debba essere ricondotto a Zarate uti civis. Sulla questione del contesto in cui è stato adottato il comportamento di Zarate, non può revocarsi in dubbio il fatto che il gesto sia stato compiuto sugli “spalti di uno stadio gremito, nel mezzo di una tifoseria organizzata e per di più ad opera di uno sportivo idolatrato dagli spettatori”. Tre componenti davvero gravi che escludono completamente qualsiasi dubbio sulla natura “pubblica” del gesto; gesto, peraltro, prontamente ripreso dai media e diffuso anche su molti siti web (fatto che rende ancor più pubblico il comportamento del calciatore). Ad ogni modo, la violazione dell’art. 1 C.G.S. appare evidente, anche perché il gesto è stato compiuto in un settore dello stadio pieno di tifosi laziali, in un contesto, quindi, “riferibile all’attività sportiva”. Il comportamento del calciatore è stato, inoltre, alquanto contraddittorio anche durante le varie fasi processuali: nell’interrogatorio ad opera della Procura Federale in data 1.4.2010 egli ha ammesso di conoscere il significato del gesto, ma di averlo fatto solo per compiacere i tifosi che glielo avevano chiesto. Successivamente in sede di giudizio dinanzi alla Commissione, ha, invece, ritrattato asserendo di non sapere quale fosse realmente il significato del c.d. “saluto romano”. Ebbene tale contraddittorietà dimostra, nel contempo, un atteggiamento sicuramente consapevole, ma anche disorientato dalla gravità della conseguenza. Cosa che già indotto la Commissione Disciplinare Nazionale ad abbassare l’ammenda da € 30.000,00 richiesti dalla Procura Federale ad € 10.000,00. Detto questo, però, occorre confermare che in reazione al gesto apologetico compiuto dal calciatore si configura in modo evidente la responsabilità della società ai sensi dell’art. 4 , comma 2 C.G.S.. Pur tuttavia, si ritiene troppo onerosa la sanzione di € 10.000,00 per la società, atteso che il principio della responsabilità oggettiva a carico delle società non può essere portato all’esasperazione, a fronte, soprattutto, di fattispecie in cui le possibilità di controllo ed intervento delle società stesse sono, come nel caso di specie, estremamente ridotte (anche se, occorre ammettere, non del tutto escluse). Il principio della responsabilità oggettiva rimane assolutamente intangibile, anche come forma di controllo sui propri tesserati, con i relativi risvolti preventivi ed educativi, ma non si può comunque arrivare, in casi come questo che ci occupa (dove peraltro l’estraneità della società al contesto dell’agire da parte del calciatore non può dirsi assoluta), ad equiparare la sanzione inflitta alla società a quella prevista per il calciatore. In altre parole, in relazione al comportamento di Zarate, assolutamente deprecabile e frutto di grave leggerezza, la società non può essere messa sullo stesso piano del diretto responsabile del gesto. Questa Corte, pertanto, ritiene equo derubricare l’ammenda di € 10.000,00 ad ammonizione a carico della società, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b). Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce la sanzione inflitta all’ammonizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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