F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011 5. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/REGGINA DEL 25.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 28.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011
5. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/REGGINA DEL 25.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 28.9.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 28.9.2010, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla società Atalanta Bergamasca Calcio. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Atalanta/Reggina del 25.9.2010, sostenitori della società sanzionata, irroravano, con ripetuti getti d’acqua, e fatta oggetto del lancio di una bottiglietta di plastica vuota la collaboratrice della Procura Federale; spruzzavano d’acqua il Quarto Ufficiale che, al termine della gara, era colpito da una palla anch’essa intrisa d’acqua; l’entità della sanzione veniva attenuata in riferimento all’ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale provvedimento l’Atalanta Bergamasca Calcio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.9.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.10.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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