F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011 2) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE PANINI MANUEL SEGUITO GARA SORRENTO/PAGANESE CALCIO 1926 DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011 2) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE PANINI MANUEL SEGUITO GARA SORRENTO/PAGANESE CALCIO 1926 DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010) Con atto del 27.10.2010, la società Paganese Calcio 1926 inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica al calciatore Panini Manuel per 4 giornate effettive di gara, per aver commesso un atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo e, dopo essere stato espulso, rimanere nel recinto di gioco rivolgendo reiterate frasi offensive ad un assistente arbitrale durante l’incontro Sorrento/Paganese del 24.10.2010. Con successivo atto di questa Corte datato 28.10.2010, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla Paganese Calcio 1926 in pari data. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di richiesta di copia degli atti, il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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