F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011 4) RICORSO DELL’A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE GROSSI ALESSANDRO SEGUITO GARA LATINA/ISOLA LIRI DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/ DIV del 2.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011
4) RICORSO DELL’A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE GROSSI ALESSANDRO SEGUITO GARA LATINA/ISOLA LIRI DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/ DIV del 2.11.2010)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società A.C. Isola Liri ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 2^ Divisione Latina/Isola Liri, veniva inflitta al tesserato della ricorrente signor Grossi Alessandro la squalifica per 2 giornate per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione alla circostanza che il comportamento oggetto di valutazione è da inquadrare “nella tensione e nel nervosismo della gara” ed inoltre alla considerazione che i maggiori eccessi verbali hanno visto protagonista l’altro tesserato, signor Tardone Luca, punito con la squalifica per due giornate. Chiedeva pertanto la riduzione della squalifica ad una giornata. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento offensivo verso l’arbitro risulta dalla documentazione ufficiale e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Isola Liri S.r.l. di Isola del Liri (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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