F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011 6) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. PESTRIN MANOLO SEGUITO GARA CREMONESE/SALERNITANA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011 6) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. PESTRIN MANOLO SEGUITO GARA CREMONESE/SALERNITANA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Salernitana Calcio 1919 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1^ Divisione Cremonese/Salernitana, veniva inflitta al calciatore della ricorrente signor Pestrin Manolo la squalifica per 2 giornate per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione alla circostanza che l’atto di violenza verso l’avversario si era verificato involontariamente essendo arrivato per primo il Pestrin sul pallone allargando le braccia. Chiedeva pertanto la riduzione della squalifica secondo giustizia. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento violento (nella fattispecie concreta una gomitata al volto con il pallone non a distanza di gioco) verso l’avversario risulta dal referto arbitrale e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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