F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 28 Febbraio 2011 2) RICORSO DELL’A.S. VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MELFI DEL 14.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/DIV del 16.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 28 Febbraio 2011
2) RICORSO DELL’A.S. VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MELFI DEL 14.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/DIV del 16.11.2010)
La società A.S.G. Vigor Lamezia S.r.l. ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 67/DIV del 16.11.2010 con la quale è stata inflitta alla società istante la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, per indebita presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate, ma riconducibili alla società, per condotta gravemente antisportiva, in quanto con la propria squadra in vantaggio, veniva ridotto il numero dei palloni di riserva, impedendo la rapida ripresa del gioco nonostante le ripetute sollecitazioni dell’arbitro, in relazione alla gara del Campionato di Seconda Divisione, Girone C, Vigor Lamezia/Melfi del 14.11.2010 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che l’unica persona identificata dall’arbitro, indebitamente presente nel recinto di gioco, fosse il magazziniere del Melfi. Aggiunge, ancora, che “presumibilmente alcune delle persone non identificate dall’arbitro null’altro erano che i 4 addetti alla biglietteria”. Queste circostanze, tuttavia, non sono idonee ad elidere la portata dell’accertamento compiuto dall’arbitro, dal momento che risulta segnalata la presenza di circa una decina di persone. La società ricorrente sostiene che, comunque, la presenza dei soggetti estranei non si sia più verificata nel secondo tempo. Ma nemmeno questo dato fattuale incide sulla gravità dei fatti, dal momento che, comunque, è appurata la presenza di tali persone per tutti il primo tempo, nonostante i ripetuti inviti dell’arbitro a lasciare il recinto di gioco. La società ricorrente, poi, afferma che “non si riesce a comprendere” la contestazione riguardante la “riduzione dei palloni di gioco”. La deduzione, peraltro, non contrasta con le risultanze emerse dal referto arbitrale, che indica con chiarezza la limitazione a due soli palloni, l’incidenza di tale situazione sulla ripresa del gioco, i numerosi solleciti volti a rimediare a tale carenza. Gli accertamenti derivanti dal rapporto arbitrale non sono in alcun modo scalfiti dalla circostanza che analoghe notazioni non compaiono nelle relazioni degli assistenti e del rappresentante della Procura Federale. Da ultimo, contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, la sanzione inflitta dal giudice sportivo risulta perfettamente congrua alle infrazioni accertate. Né appare pertinente il confronto con la sanzione di € 1.500,00 comminata lo stesso giorno ad altra società per diversi fatti, quali il lancio di bottigliette di acqua semipiene, l’introduzione e l’accensione di fumogeni, lo scoppio di petardi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Vigor Lamezia Calcio di Lamezia Terme (Catanzaro). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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