F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011 2.RICORSO A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2011 INFLITTA AL CALCIATORE SANNA EMANUELE SEGUITO GARA ATLETICO TORBELLAMONACA/REAL COLLEFERRO DEL 17.10.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 54/LND del 4.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011 2.RICORSO A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2011 INFLITTA AL CALCIATORE SANNA EMANUELE SEGUITO GARA ATLETICO TORBELLAMONACA/REAL COLLEFERRO DEL 17.10.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 54/LND del 4.11.2010) Con atto del 10.11.2010, la società A.S.D. Atletico Torbellamonaca proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 54/LND del 4.11.2010) con la quale era stato integralmente rigettato il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio che aveva irrogato la sanzione della squalifica fino al 31.1.2011 a carico del calciatore Sanna Emanuele. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente improponibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, in vigore dal 1° luglio 2007, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione (art. 39 C.G.S.). Nel caso che ci occupa, la società A.S.D. Atletico Torbellamonaca, si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara improponibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Torbellamonaca di Roma. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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