F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 7 Aprile 2011 1) RICORSO DEL CALCIATORE PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 31.8.2007, SCADENZA 30.6.2011, STIPULATO CON LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DI QUELLO STIPULATO IN DATA 7.7.2006, CON LA STESSA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, CON SCADENZA IL 30.6.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 27.7.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 7 Aprile 2011 1) RICORSO DEL CALCIATORE PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 31.8.2007, SCADENZA 30.6.2011, STIPULATO CON LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DI QUELLO STIPULATO IN DATA 7.7.2006, CON LA STESSA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, CON SCADENZA IL 30.6.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 27.7.2010) Al termine di una complessa attività istruttoria che ha visto anche l’espletamento di due consulenze calligrafiche di esito opposto, la Corte ritiene di procedere a rigorosa esegesi delle varie vicende contrattuali che hanno interessato il calciatore, soffermando l’attenzione sui rapporti negoziali anteriori e successivi a quello intercorso con il Catania. Risulta agli atti un contratto intercorso tra il calciatore Plasmati con l’A.S. Andria Bat sottoscritto in data 7.7.2006, depositato in Lega Nazionale Professionisti il 10.8.2006 con il n. 856, avente decorrenza 1.7.2006 e scadenza il 30.6.2011. Nella medesima data 7.7.2006 è intercosa cessione del calciatore dalla A.S. Andria al Catania Calcio S.p.A., con accordo di compartecipazione per la società cedente ed in virtù della detta cessione, il Plasmati ha sottoscritto contratto con il Catania Calcio, avente durata 1.7.2006/30.6.2010. Il 30.8.2007, l’accordo di partecipazione per la A.S. Andria Bat S.r.l. ed il Calcio Catania S.p.A. è stato risolto in favore di quest’ultima. Nella medesima data del 30.8.2007, risulta agli atti un contratto sottoscritto fra il calciatore ed il Calcio Catania S.p.A. con decorrenza 1.7.2007 e termine il 30.6.2011, di cui il Plasmati disconosce la firma, mentre il giorno seguente viene sottoscritto altro contratto tra il Plasmati ed l’U.S. Foggia S.p.A., con accordo di partecipazione in favore del Catania Calcio S.p.A., avente decorrenza 1.9.2007 e termine il 30.6.2011. I dati del detto ultimo contratto (contraenti, accordo di partecipazione e scadenza del rapporto), risultano riportati anche nella variazione di tesseramento n. 12973, sottoscritta in data 31.8.2007 tra l’U.S. Foggia S.p.A., il calciatore Plasmati ed il Catania Calcio S.p.A.. Successivamente, il rapporto di partecipazione si risolve ancora una volta in favore del Catania Calcio, che in data 2.2.2009 lo cede temporaneamente all’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. con diritto di opzione ed accordo di partecipazione. Ricostruita come innanzi la cronistoria contrattuale, in linea di mero fatto, devesi osservare che il Plasmati disconosce la propria firma sul contratto con il Catania Calcio in data 30.8.2007, ma non quella apposta sul contratto intercorso con l’U.S. Foggia S.p.A. in data 31.8.2007 (al quale deve essere associato l’accordo di partecipazione con il Calcio Catania risultante dalla richiesta di variazione di tesseramento in pari data, le cui firme non vengono ugualmente disconosciute), mentre in diritto si debbono operare le conseguenti riflessioni sul contratto intercorso in data 31.8.2007 tra il calciatore e l’U.S. Foggia S.p.A.. E’ pacifico che il calciatore sia stato ceduto dal Catania Calcio S.p.A. all’U.S. Foggia S.p.A. ed è altrettanto pacifico che nel momento della detta cessione, lo stesso fosse regolarmente tesserato e vincolato contrattualmente con il Catania Calcio S.p.A.. Osserva la Corte che in siffatta situazione, non è rilevante che il calciatore fosse vincolato con il Catania Calcio dal contratto 7.7.2006 avente scadenza il 30.6.2010 (la cui firma è riconosciuta), piuttosto che dal contratto 30.8.2007 avente scadenza 30.6.2011 (la cui firma è disconosciuta), atteso che devesi rivolgere in via esclusiva l’attenzione sul contratto 31.8.2007, avente scadenza 30.6.2011 intercorso con l’U.S. Foggia S.p.A.. Dispone infatti l’art. 102 n. 3 N.O.I.F. che il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto, per cui, anche ammesso in linea di mera ipotesi che il Plasmati fosse legato al Catania Calcio S.p.A. dal contratto 7.7.2006 con durata 1.7.2006/30.6.2010, ciò non può aver impedito la sottoscrizione di un contratto con l’U.S. Foggia, avente scadenza 30.6.2011. Dispone peraltro l’art. 102 bis N.O.I.F. che la società cessionaria delle prestazioni sportive di un calciatore professionista, per effetto di cessione definitiva del contratto, possa contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente che preveda un diritto di partecipazione di quest’ultima in misura paritaria agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto. L’ermeneutica di detta norma porta in termini inequivoci a ritenere che l’accordo di partecipazione inerisce al nuovo contratto posto in essere con la società cessionaria e non al contatto precedentemente in essere con la società cedente e ciò conduce a due conseguenti ed indefettibili riflessioni: il nuovo contratto nasce sulla base di una cessione a titolo definitivo e, quindi, estingue integralmente l’obbligazione del contratto in precedenza in essere (quello facente capo alla società cedente), mentre l’accordo di partecipazione inerisce unicamente al contratto nuovo, sia perché ciò è affermato espressamente dalla norma in esame, sia perché la cessione ha estinto in radice, come innanzi detto, il precedente rapporto. Se, quindi, l’accordo di partecipazione si definisce poi in favore dell’una o dell’altra società contraente, l’aggiudicataria sarà comunque titolare del nuovo rapporto che è nato dalla cessione a titolo definitivo. Riassumendo pertanto la vicenda, ritenuto per fermo che è intercorsa cessione di contratto a titolo definitivo tra il Catania Calcio e l’U.S. Foggia S.p.A. e che quest’ultima ha stipulato contratto di prestazione sportiva con il Plasmati in data 31.8.2007 avente validità fino al 30.6.2011, sul quale, con accordo trilatero (le due società ed il calciatore), è intercorso accordo di partecipazione, quando lo stesso diritto è stato risolto in favore del Catania Calcio S.p.A., quest’ultima è divenuta titolare del rapporto contrattuale già stipulato dal calciatore con il Foggia ed è indubbio che al detto rapporto debba riconoscersi la scadenza il 30.6.2011, essendosi estinto il precedente rapporto avente scadenza il 30.6.2010 e non essendo ipotizzabile sotto qualsivoglia profilo una sua reviviscenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gianvito Plasmati e, per l’effetto, conferma la delibera impugnata. Pone a carico della parte soccombente le spese peritali. Dispone trasmettersi tutti gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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