F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 11 Aprile 2011 3) RICORSO A.S.D. CAMALEONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE RAPISARDA ROSALIA SEGUITO GARA RES ROMA/CAMALEONTE DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 6.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 11 Aprile 2011
3) RICORSO A.S.D. CAMALEONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE RAPISARDA ROSALIA SEGUITO GARA RES ROMA/CAMALEONTE DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 6.4.2011)
La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Camaleonte Calcio di Sant’Agata Li Battiati (Catania), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Rapisarda Rosalia a 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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