F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2011 6) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ACCARINO ADOLFO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3695/361PF10-11/SP/BLP DEL 13.12.2010 – PER VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV, LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 04.01.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2011 6) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ACCARINO ADOLFO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3695/361PF10-11/SP/BLP DEL 13.12.2010 - PER VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV, LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 04.01.2011) La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale con nota del 2.11.2010, alcune infrazioni alle prescrizioni commesse dalla società Cavese previste dal Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010. In particolare veniva contestata la violazione del Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per non aver documentato entro il termine del 15.9.2010 il pagamento degli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010. La Procura Federale in data 13.12.2010, con nota 3695/361, preso atto di quanto rappresentato dalla CO.VI.SO.C, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Cavese ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., nonché l’amministratore unico e legale rappresentante della società stessa, Accarino Adolfo, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al sopra citato articolo del Com. Uff. del 25.5.2010. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n.42 del 4.1.2011) inibiva per mesi 6 il signor Accarino e comminava 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società Cavese. Ad avviso della Commissione Disciplinare la società non avrebbe sanato le posizioni stipendiali di alcuni calciatori (Di Stani Filippo, Maiorano Stefano, Russo Francesco e Scartozzi Daniele) relativamente ai mesi di maggio e giugno 2010. Infatti la competente Lega osservava che i calciatori avevano fatto pervenire un altro contratto economico con un importo maggiorato ed alcuni di loro avevano dichiarato di trattenere l’importo corrisposto dalla Cavese quale acconto sul maggior trattamento economico da ricevere. Al riguardo non potevano avere valenza le impugnazioni proposte dalla Cavese avanti la Commissione Tesseramenti poiché la CO.VI.SO.C doveva limitarsi ad esaminare quanto attestato dalla Lega, e in ogni caso la documentata pendenza di lite non temeraria, non si riferiva all’odierna incolpazione prevista al punto 2), bensì all’ipotesi diversa di cui al punto 1), lett. a), par. IV, titolo I, del citato Com. Uff.. La Commissione Disciplinare riteneva che le difese della società erano fondate con riferimento alla posizione di due soli calciatori (Pozza Stefano e Santarelli Giorgio). Proponeva impugnazione la Cavese e il signor Accarino contestando con articolate argomentazioni le conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare evidenziando come la punizione sia del Dirigente sia della società fosse erronea nonché eccessiva e spropositata. Rilevava che i contratti depositati dai calciatori non erano stati ratificati dalla Lega rimanendo sospesi, ed era la stessa Lega che notiziava la Procura Federale delle anomalie riscontrate. Anomalie che determinavano la Società stessa ad impugnare detti contratti avanti i competenti Organi di Giustizia Sportiva; di tanto che alla data del 15.9.2010 tutte le impugnazioni erano ancora pendenti, e che comunque la decisione della Commissione Tesseramenti non era immediatamente esecutiva per gli effetti economici, ma solo ai fini del tesseramento. Conseguenzialmente nell’impugnazione veniva evidenziato che non essendovi alcuna certezza – alla data del 15.9.2010 - circa la validità o la nullità dei “secondi contratti” non potevano che essere pagati ai calciatori gli importi previsti nei contratti originali, gli unici in quel momento sicuramente indiscutibilmente efficaci essendo le maggiori somme in contestazione. Rileva questa Corte come l’impugnazione sia fondata. Dal tenore stesso della decisione di I grado è evidente che la segnalazione della CO.VI.SO.C era basata sull’erroneo presupposto della certificazione della Lega che non ha tenuto conto degli elementi sottesi ai contratti, dando per scontata la validità delle pretese dei calciatori, i quali invocavano la spettanza di ulteriori emolumenti sulla base di altri contratti esistenti tra le parti. L’erroneità dell’assunto appare manifesta di tanto che, appunto, lo stesso Giudice di primo grado ha ritenuto del tutto corretto il pagamento degli emolumenti, con riferimento alla posizione di due dei calciatori (Pozza e Santarelli) indicati nel deferimento della Procura Federale insieme agli altri. A riguardo le doglianze delle parti interessate appaiono fondate, nella considerazione che, prima della deliberazione di primo grado, sarebbe stato opportuno – data anche l’afflittività delle sanzioni – attendere il definitivo pronunciamento degli Organi di Giustizia, nei vari gradi di giudizio, al fine di vagliare la fondatezza di tutto l’assunto accusatorio, apparendo quest’ultimo smentito proprio con particolare riguardo alla posizione di alcuni calciatori, che appariva, invece, come invocato dalla società del tutto regolare. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de’ Tirreni (Salerno) annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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