F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2011 8) RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MORACE VITTORIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE TRAPANI CALCIO S.R.L.; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ TRAPANI CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3344/271PF10-11/SP/GB DEL 1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2011 8) RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MORACE VITTORIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE TRAPANI CALCIO S.R.L.; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ TRAPANI CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3344/271PF10-11/SP/GB DEL 1.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011) Con atto del 30.11.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Vittorio Morace nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Trapani Calcio S.r.l., nonché la medesima società, rispettivamente incolpandoli della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III, punti da 1 a 16 del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, ed inoltre per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento attuato dal proprio legale rappresentante, in quanto il signor Morace ha depositato le schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11/A) e del vice delegato alla sicurezza (modulo 11/B) non corredate dell’indicazione dei nominativi dei soggetti individuati per lo svolgimento di tali funzioni, nonché prive della documentazione a corredo, richiesta dal comunicato ufficiale. A seguito di tale deferimento la Commissione Disciplinare Nazionale, con provvedimento emesso a seguito della riunione del 17.1.2011, ha accolto il deferimento della Procura Federale ed ha condannato il legale rappresentante del Trapani Calcio e la società stessa alla inibizione per 30 giorni (il Morace) ed alla penalizzazione di un punto in classifica (la società Trapani) sul presupposto che la fattispecie, portata all’attenzione della Commissione disciplinare, integrasse in virtù della mancata indicazione del delegato alla sicurezza e del vice delegato l’illecito lamentato dalla Procura Federale. Tuttavia la Commissione Disciplinare Nazionale non accoglieva in toto le richieste della Procura Federale che integravano la sanzione di un mese e 10 giorni per Morace e di due punti di penalizzazione in classifica per la società, in quanto, ad avviso della Commissione, si era in presenza di una unica fattispecie di illecito che si perpetrava nella mancata indicazione del delegato e del vice delegato alla sicurezza. Avverso tale decisione la società Trapani S.r.l. proponeva gravame innanzi alla Corte di Giustizia Federale e la vertenza veniva chiamata innanzi alle Sezioni Unite della Corte stessa nella riunione del 23.2.2011 nella quale compariva ed esponeva le sue difese il legale dei ricorrenti. Preliminare all’esame del reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità e le funzioni stesse della Corte giudicante. Invero, il comunicato ufficiale n. 117/A, del 25.5.2010, ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle licenze nazionali relative al campionato in corso individuando la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano una licenza basata sui medesimi presupposti finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti relativi ai criteri economico-finanziari, legali, infrastrutturali, nonché a quelli organizzativi e sportivi. Distinte e puntuali disposizioni sono state emanate in riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione di adempimenti specifici e di un calendario relativo all’adempimento degli stessi. La scelta normativa di una struttura omogenea delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri è stata quella di considerare autonomamente ai singoli adempimenti sulla base dell’evidente presupposto della loro piena essenzialità e, conseguentemente, di considerare come illecito disciplinare, autonomamente perseguibile, ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in riferimento ad ognuno degli adempimenti previsti dal comunicato in esame. Ne consegue che il legislatore federale ha escluso, in modo chiaro, qualunque peso relativo ad una possibile valutazione discrezionale delle sanzioni in presenza del constatato inadempimento agli obblighi previsti dal comunicato ufficiale n. 117/A. Emerge chiaramente, dal dato normativo, la impossibilità per l’organismo giudicante di gradare le sanzioni in relazione ad una maggiore o minore gravità dell’inadempimento. Operate tali premesse appare evidente, per manifesta affermazione della stessa parte ricorrente, la sussistenza dell’inadempimento contestato pur inquadrandosi lo stesso, come correttamente rilevato dalla Commissione disciplinare nazionale in un unico contesto senza che alcun peso al riguardo possano avere le giustificazioni addotte dalla difesa dei ricorrenti. Pertanto, sulla base di tali considerazioni e sul rilievo che in ogni caso l’inadempimento previsto e sanzionato dalla normativa federale è pienamente riscontrabile, ne consegue la pressocchè automatica irrogazione della sanzione nell’ambito del minimo edittale, sia del legale rappresentante della società signor Vittorio Morace, nonché quella per responsabilità diretta, della società Trapani Calcio S.r.l.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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