F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 3) RICORSO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C. PRATO S.P.A.; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 6) TITOLO III, CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3320/104PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 3) RICORSO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C. PRATO S.P.A.; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 6) TITOLO III, CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3320/104PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011) Con provvedimento 30.11.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) il signor Toccafondi Andrea, Presidente e legale rappresentante della società A.C. Prato S.p.A., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al Com. Uf. N. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30.6.2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 6) del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della società; 2) la società A.C. Prato S.p.A., per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Con Com. Uff. n. 60/CDN, pubblicato il 24.2.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti, ha irrogato al signor Toccafondi Andrea l'ammenda di € 5.000,00 ed alla società A.C. Prato S.p.A. l'ammenda di € 10.000,00. Avverso la su citata decisione la società A.C. Prato S.p.A. ha proposto rituale ricorso contestando la sussistenza dell'addebito eccependo di avere ottemperato tempestivamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente in data 25.6.2010, in tempo utile rispetto al termine finale del 30 successivo, allegando la visura Camerale concernente l'organigramma della società e copia del Com. Uff. n. 40/A, pubblicato il 16.7.2010, con il quale il Consiglio Federale, accertato il possesso di requisiti richiesti dal Titolo II del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 ed in accoglimento del ricorso da essa proposto, aveva concesso la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo, per l'effetto, l'ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (Stagione Sportiva 2010/2011). Eccepiva, pertanto, la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione, l'erronea attribuzione di non avere osservato il termine stabilito nel Com. Uff. (30.6.2010) per la mancata presentazione dell'Organigramma della società e mancata valutazione della natura e della fonte (un terzo) dell'atto ritenuto invalido, l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., l'erronea applicazione del disposto di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 relativo al Titolo II. 2, concludendo per la declaratoria di assoluzione e, in via subordinata, per il riconoscimento della circostanza che l'azione od omissione contestata era avvenuta prima e fuori della vigenza delle norme oggetto del deferimento. Alla seduta del 6.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Osserva, preliminarmente, questa C.G.F. che non sussiste motivo di contendere in ordine al riconosciuto possesso dei requisiti ex Titolo II del Com. Uff. n. 117/A del 20.5.2010 per l'ottenimento della Licenza Nazionale necessaria per l'ammissione al campionato di competenza, residuando, peraltro, l'addebito relativo alla mancata presentazione dell'Organigramma della società, qualificata dallo stesso Comunicato come illecito disciplinare. La ricorrente ha, sul punto, eccepito di avervi ottemperato il 25.6.2010, allegando la visura Camerale del tutto esaustiva. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte che la visura Camerale attestante l'organigramma della società trasmessa in data 25.6.2010, in tempo utile rispetto al termine finale del giorno 30 successivo, è del tutto idonea al raggiungimento dello scopo previsto dal Titolo III 6) del Com. Uff. n. 117/A pubblicato il 25.5.2010, di talché ne consegue l'infondatezza dell'addebito disciplinare contestato. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dell’A.C. Prato S.p.A. di Prato e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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