CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 luglio 2010 promosso da: A.S. Stella Azzurra contro Federazione Italiana Pallacanestro, Sig. Virginio Mattoccia, Sig. Gabriele Di Giovanni, Sig. Antonio Paparozzi e Sig. Franco Corsi

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 luglio 2010 promosso da: A.S. Stella Azzurra contro Federazione Italiana Pallacanestro, Sig. Virginio Mattoccia, Sig. Gabriele Di Giovanni, Sig. Antonio Paparozzi e Sig. Franco Corsi IL COLLEGIO ARBITRALE DOTT.BARTOLOMEO MANNA – PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI - ARBITRO AVV. ENRICO DE GIOVANNI – ARBITRO nominato con delibera del Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 31 maggio 2010 n.1154, ai sensi dell'art. 7, comma 1°, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 0972 del 4.5.2010, promosso da: A.S. STELLA AZZURRA e LUIGI MAURIELLO, quale dirigente responsabile dell'A.S. Stella Azzurra, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Afeltra ed Alessandro Giorgetta, presso il primo elettivamente domiciliato in piazza Don Minzoni, n.9, 00197 Roma (tel. 0632651328 fax.063244123) parti istanti contro la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Dino Meneghin, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113 con I' Avv. Prof. Guido Valori e l'Avv. Paola M.A. Vaccaro, presso i quali elettivamente domicilia in Roma, v.le 2delle Milizie, n. 106; e nei confronti di VIRGINIO MATTOCCIA, residente in via S.Sebastianello n.3 c/o Collegio San Giuseppe De Merode, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cassì presso cui è domiciliato in Roma via .Archimede n.18 GABRIELE DI GIOVANNI, FRANCO CORSI E ANTONIO PAPAROZZI parti intimate FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con l'istanza di arbitrato in esame, depositata il 4 maggio 2010 con il n.972, il signor Luigi Mauriello e la società sportiva indicata in epigrafe hanno impugnato, chiedendone in via preliminare la sospensione cautelare, la decisione di appello della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro in data 13 aprile 2010 (C.U. n.787 del 13 aprile 2010; C.F. n.72), che aveva respinto il ricorso degli stessi contro analoga decisione in data 24 febbraio 2010 della Commissione giudicante nazionale, per l'annullamento della ratifica in data 22.01.10 adottata dalla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) della stessa Federazione, relativa ad un lodo arbitrale irrituale reso inter partes in data 23.11.09, emesso dal Collegio Arbitrale costituito presso la Federazione Italiana Pallacanestro e composto, secondo la nota della CV A in data 18.7.2007, prot. n. 533/07, dagli avv.ti Stefano Crisci (presidente), Gianfranco Tobia e Massimo Coccia (arbitri). In quella sede erano attori i sig.ri Virginio Mattoccia, odierno intimato, nonché Franco Corsi, Gabriele Di Giovanni ed Antonio Paparozzi, e convenuti erano la stessa società sportiva odierna istante Stella Azzurra, nonché il Sig. Germano D’Arcangeli. I primi, appartenenti all’ordine religioso dei Fratelli delle Scuole Cristiane presso il Collegio San Giuseppe De Merode in Roma, dopo aver asserito di essere soci, dirigenti e componenti del Consiglio Direttivo della Stella Azzurra, si dolevano di essere stati estromessi in modo illegittimo dalla gestione e all’organizzazione della predetta A.S., nonostante avessero, nelle rispettive qualità, per anni partecipato alla gestione dell’A.S., pur avendo modificato, nel corso dell’assemblea annuale svoltasi il 23 giugno 1998, lo Statuto dell’A.S., inserendo nell’amministrazione anche tre soci laici (l’avv. Alessandro Fasciotti, il sig. Antonio Costanzo ed il Sig. Germano D’Arcangeli), ed altresì nominato Presidente dell’Associazione lo stesso sig. Germano D’Arcangeli, nel corso della medesima assemblea. Con il lodo irrituale in questione, il collegio, dopo avere respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla A.S. Stella Azzurra, accoglieva soltanto la domanda principale di Virginio Mattoccia, Gabriele Di Giovanni, Antonio Paparozzi, e per l’effetto riconosceva al sig. Virginio Mattoccia la qualifica di socio, Presidente della A.S. Stella Azzurra e Presidente del Consiglio Direttivo, con immediato reintegro nelle funzioni, nonché agli altri tre rispettivamente la qualifica di soci della A.S. Stella Azzurra e componenti del Consiglio Direttivo, con immediato reintegro nelle funzioni. Il Collegio a tale proposito così testualmente disponeva: "ordina alla A.S. Stella Azzurra di reintegrare i sig.ri Viriginio Mattoccia, Gabriele Di Giovanni, Franco Corsi e Antonio Paparozzi, nei rispettivi ruoli con efficacia retroattiva, con ogni conseguenza di legge. Trasmette gli atti alla Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro – tempore, affinché provveda a rendere operative tali qualifiche". Dinanzi a questo collegio arbitrale gli istanti ripropongono le domande avanzate in primo grado. Il Presidente di questo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha rigettato la domanda di sospensione cautelare, avanzata dai ricorrenti, con ordinanza in data 6 maggio 2010 n.989. Le parti resistenti indicate in epigrafe, hanno controdedotto puntualmente sui motivi di gravame, avanzando preliminarmente alcune eccezioni pregiudiziali in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione. Alla prima udienza del 21 giugno 2010, questo Collegio ,dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, ha fissato l’udienza di discussione per il 6 luglio p.v., alle ore 15,30, presso la Sala Udienze del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma. . Le parti hanno depositato memorie autorizzate e , all'udienza del 6 luglio, dopo ampia discussione, la causa è passata in decisione MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione “ad processum” di Luigi Mauriello, riproposta in occasione della discussione orale dalla difesa del resistente Mattoccia, deve essere disattesa. Tale eccezione era infatti stata proposta dinanzi alla Corte Federale FIP che, nella decisione qui impugnata, l'aveva espressamente e motivatamente disattesa, con la conseguenza che essa avrebbe potuto soltanto riproporsi, a pena d'inammissibilità, con ricorso incidentale dinanzi questo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, circostanza questa non verificatasi. In tale ipotesi, infatti, la parte vittoriosa ha l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande e ad eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la cd. presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c. (cfr. in termini, Cassazione civile, SS.UU. 24 maggio 2007, n. 12067 e 2 luglio 2004, n. 12138; Cass. Sez. 2^, 6 maggio 2005, n. 9400). 2. Quanto al merito, il collegio rileva che nella causa è sopraggiunta la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'integrale esecuzione dell'atto impugnato. Come esposto nelle premesse, l'atto impugnato consiste nella decisione di appello della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro in data 13 aprile 2010 (C.U. n.787 del 13 aprile 2010; C.F. n.72), che aveva respinto il ricorso degli stessi ricorrenti contro analoga decisione in data 24 febbraio 2010 della Commissione giudicante nazionale, per l'annullamento della ratifica in data 22.01.10 adottata dalla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) della stessa Federazione, relativa al lodo arbitrale irrituale reso inter partes in data 23.11.09, emesso dal Collegio Arbitrale costituito presso la Federazione Italiana Pallacanestro ratifica, adottata in data 22 gennaio 2010. Le doglianze avanzate in questa sede, s'incentrano sulla dedotta illegittimità dell'atto di ratifica in questione, adottato dalla CVA, e delle successive decisioni testè ricordatee lamentano di conseguenza che ne sia altrettanto illegittimamente derivata l'efficacia del lodo irrituale del 23.11.2009 cit. Tuttavia, le stesse parti istanti, dopo avere proposto il presente ricorso, hanno puntualmente e spontaneamente prestato esecuzione al lodo citato, avendo provveduto a convocare l'assemblea dell'A.S. Stella Azzurra per il giorno 28 maggio 2010, nominando poi in tale data Virginio Mattoccia Presidente del Consiglio Direttivo ed inserendo altresì Antonio Paparozzi e Gabriele Di Giovanni nel consiglio direttivo, nonché Franco Corsi tra i soci. È appena il caso di osservare, in ordine a tale contestata fase della vicenda, che il lodo del 23 novembre 2009, a pag.48, secondo capoverso, nel fare carico "alla A.S. Stella Azzurra di reintegrare i sig.ri Viriginio Mattoccia, Gabriele Di Giovanni, Franco Corsi e Antonio Paparozzi, nei rispettivi ruoli con efficacia retroattiva", non poteva che intendersi rivolto agli organi già in carica nella medesima società sportiva, e non certamente a coloro che aspiravano a rientrarvi. Ne consegue, oltretutto, che la convocazione del consiglio direttivo di quest'ultima, formulata in data 28 aprile 2010 da Virginio Mattoccia, si rivela nulla, in quanto proveniente da un soggetto non avente ancora, a quella data, tale funzione ed il relativo potere, prima di ottenere la reintegrazione ad opera del vecchio consiglio direttivo, poi effettivamente disposta nel corso dell'assemblea del 28 maggio 2010, ritualmente convocata dagli organi preesistenti, come puntualmente disposto nel lodo citato. Poiché quindi le stesse parti istanti hanno provveduto, in corso di causa, a prestare esecuzione all'atto impugnato, deve ritenersi cessata la materia del contendere nel giudizio d'impugnazione dell'atto in data 22 gennaio 2010 della Commissione Vertenze Arbitrali, e dei successivi provvedimenti sopra citati di ratifica del lodo arbitrale del 23.11.09, tenuto conto altresì della successiva delibera n. 434 del Consiglio Federale della FIP in data 5 giugno 2010 che ha dichiarato la cessazione della morosità della A.S. Stella Azzurra rispetto all’esecuzione del lodo e autorizzato la stessa A.S. Stella Azzurra ad impugnare tale lodo dinanzi all'A.G..O.,dando così atto espressamente che in tale diversa controversia permane l'interesse della società ad ottenerne la nullità. E’ appena il caso di sottolineare che le controversie tra affiliati ( o presunti tali ) esulano dalle competenze del T.N.A.S., come definite dall’art. 1 dello Statuto del CONI e dall’art 2 del Codice dei giudizi dinanzi al T.N.A.S. medesimo .Sembra infine opportuno, in relazione alla reciproca soccombenza delle parti in causa, disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, all'unanimità, definitivamente decidendo sull'istanza indicata in epigrafe: I. dichiara cessata la materia del contendere sull'istanza di arbitrato in esame, come diretta all'annullamento dell'atto di ratifica, adottato in data 22 gennaio 2010 dalla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) della Federazione Italiana Pallacanestro, e dei successivi atti indicati in motivazione in relazione al lodo arbitrale irrituale reso inter partes in data 23.11.09; II. dichiara interamente compensati le spese, gli onorari di difesa, i diritti degli arbitri ed i diritti amministrativi; III. dichiara incamerati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, in data 19 luglio 2010 e sottoscritto in numero di tre originali. Roma, 19 luglio 2010 F.TO BARTOLOMEO MANNA – PRESIDENTE F.TO GUIDO CECINELLI - ARBITRO F.TO ENRICO DE GIOVANNI - ARBITRO
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