CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 luglio 2010 promosso da: Sig. Virginio Mattoccia contro Federazione Italiana Pallacanestro e A.S. Stella Azzurra
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 luglio 2010 promosso da: Sig. Virginio Mattoccia contro Federazione Italiana Pallacanestro e A.S. Stella Azzurra
IL COLLEGIO ARBITRALE
DOTT.BARTOLOMEO MANNA – PRESIDENTE
AVV. GUIDO CECINELLI - ARBITRO
AVV. ENRICO DE GIOVANNI – ARBITRO
nominato con delibera del Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 31 maggio 2010 n.1152, ai sensi dell'art. 7, comma 1°, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 1003 del 6.5.2010, promosso da:
VIRGINIO MATTOCCIA, residente in via S.Sebastianello n.3 c/o Collegio San Giuseppe De Merode, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cassì presso cui è domiciliato in Roma via .Archimede n.18 parte istante contro
la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Dino Meneghin, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113 con I' Avv. Prof. Guido Valori e l'Avv. Paola M.A. Vaccaro, presso i quali elettivamente domicilia in Roma, v.le delle Milizie, n. 106; e nei confronti di A.S. STELLA AZZURRA in persona del legale rappresentante pro tempore parti intimate
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con l'istanza di arbitrato in esame, depositata il 5 maggio 2010 col n.1003, il signor Virginio Mattoccia, qualificatosi "socio e Presidente della Associazione Sportiva Stella Azzurra", ha impugnato la delibera assunta dal Consiglio Federale della Federazione resistente in data 16-17 aprile 2010, inerente gli atti conseguenti l'emissione e la ratifica del lodo arbitrale del 23/26.11.2009, ratificato e reso esecutivo dalla CVA con CU n.541 del 22.01.2010 CVA n.6, lasciando, secondo il deducente, ingiustificatamente decorrere il termine ultimo assegnato dal Consiglio Federale con la delibera 347/2010 Con il lodo arbitrale in questione, il Collegio, dopo avere respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla A.S. Stella Azzurra,aveva accolto soltanto la domanda principale di Virginio Mattoccia, Gabriele Di Giovanni, Antonio Paparozzi, e per l’effetto aveva riconosciuto al sig. Virginio Mattoccia la qualifica di socio, Presidente della A.S. Stella Azzurra e Presidente del Consiglio Direttivo, con immediato reintegro nelle funzioni, nonché agli altri tre rispettivamente la qualifica di soci della A.S. Stella Azzurra e componenti del Consiglio Direttivo, con immediato reintegro nelle funzioni. Il Presidente di questo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha rigettato la domanda di
sospensione cautelare, avanzata dal ricorrente, con ordinanza in data 10 maggio 2010 n.1015. La resistente Federazione sportiva ha controdedotto puntualmente con memoria al gravame, avanzando preliminarmente alcune eccezioni pregiudiziali in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione. L'A.S. Stella Azzurra non si costituiva. Alla prima udienza del 21 giugno 2010, questo Collegio dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, ha fissato l’udienza di discussione per il 6 luglio p.v., alle ore 16, presso la Sala Udienze del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma. Le parti hanno quindi depositato note autorizzate; la parte istante con le proprie note estendeva l’impugnazione anche alla successiva delibera n. 434 del Consiglio Federale della FIP in data 5 giugno 32010 che ha dichiarato la cessazione della morosità della A.S. Stella Azzurra rispetto all’esecuzione del lodo sopra ricordato e autorizzato la stessa A.S. Stella Azzurra ad impugnare tale lodo dinanzi all'A.G.O.. All'udienza del 6 luglio la causa è passata in decisione, dopo la discussione delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile. Gli atti impugnati nel presente giudizio non promanano da organi di giustizia federale( ivi compreso quello successivamente impugnato ), ma da organi amministrativi della federazione resistente, e pertanto appare evidente che il ricorrente ha disatteso il disposto dell'art. 5, comma 1°, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri, secondo cui il giudizio dinanzi questo Tribunale deve essere necessariamente preceduto dai ricorsi previsti negli statuti e nei regolamenti delle federazioni, concetto questo peraltro espressamente previsto anche nell’art. 45 dello Statuto FIP. Né vale il richiamo effettuato dal ricorrente all’art. 46 n. 9 del medesimo Statuto , giacché esso è inerente alla Corte Federale e non al Consiglio Federale, organo ( amministrativo) da cui promanano tutti i provvedimenti in discussione che , quindi , dovevano essere preventivamente sottoposti ai “ ricorsi interni alla Federazione”.. In sostanza, il ricorrente ha proposto il presente ricorso saltando gli indispensabili gradi di giudizio che, nella specie, consistevano nel previo esperimento dei ricorsi alla commissione giudicante ed alla corte federale della medesima federazione pallacanestro; il ricorso è pertanto inammissibile . Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate, sussistendone i giusti motivi.. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, all'unanimità, così provvede:
I. dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe
II. dichiara interamente compensati le spese, gli onorari di difesa, i diritti degli arbitri ed i diritti amministrativi.
Così deliberato, in data 19 luglio 2010 e sottoscritto in numero di tre originali.
Roma, 19 luglio 2010
F.TO BARTOLOMEO MANNA – PRESIDENTE
F.TO GUIDO CECINELLI - ARBITRO
F.TO ENRICO DE GIOVANNI – ARBITRO